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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 10 settembre 2020, causa C-254/19

Habitat - Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) - Direttiva 92/43/Ce (articolo 6, paragrafo 3) - Prima autorizzazione decennale entro cui costruire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Mancata Vinca precedente al rilascio della autorizzazione (a causa della non corretta trasposizione della direttiva Habitat nella normativa nazionale) - Scadenza termini della prima autorizzazione e mancato avvio dei lavori - Inefficacia autorizzazione - Sussistenza - Proroga quinquennale in assenza di Vinca - Illegittimità - Progetto rientrante anche sotto la direttiva 2011/92/Ue (articolo 1, paragrafo 2, lettera a)) sulla valutazione di impatto ambientale (per i lavori e interventi di modifica del sito) - Sussistenza

Se non può escludersi il pregiudizio per gli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000, la proroga per costruire un impianto non può essere dispensata da valutazione di incidenza ex direttiva Habitat.  
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 10 settembre 2020, n. C-254/19 nel rispondere ad una questione pregiudiziale sorta in sede giudiziale nazionale in merito alla costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto in un luogo adiacente a due siti Natura 2000 basata su una prima autorizzazione che era stata rilasciata senza Vinca a causa della non corretta trasposizione della direttiva Habitat nella normativa nazionale.  
Divenuta inefficace la prima autorizzazione decennale a causa del mancato avvio dei lavori entro la scadenza, spetta all'autorità competente la decisione di prorogare il termine iniziale e di svolgere la Valutazione di incidenza ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/Ce.
Per i giudici europei la proroga dell'autorizzazione deve inoltre essere considerata alla stregua di un progetto rientrante sia sotto la direttiva 2011/92/Ue sulla Via (per i lavori e interventi di modifica del sito) che sotto la direttiva 92/43/Ce Habitat: dunque la Vinca deve essere svolta se non si possono escludere eventuali pregiudizi per la conservazione del sito interessato. (TG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 10 settembre 2020, causa C-254/19

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/Cee – Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozioni di "progetto" e di "accordo" – Opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Decisione che proroga la durata di un'autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Decisione iniziale fondata su una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva 92/43