Legge 25 settembre 2020, n. 124
Conversione in legge del Dl 83/2020 recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 25 settembre 2020, n. 124
(Gu 28 settembre 2020 n. 240)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 settembre 2020
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (Ecm),"";
al comma 3, le parole: "salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo";
al comma 6, alinea, le parole: "dal Covid-19" sono sostituite dalle seguenti: "da Covid-19".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Articolo 1-bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33) — 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria) — 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'Allegato 1:
alla voce n. 3, la parola: "Articolo" è sostituita dalle seguenti: "L'articolo" e dopo le parole: "24 aprile 2020, n. 27" sono aggiunte le seguenti: ", è prorogato fino al 31 dicembre 2021";
alla voce n. 17, dopo le parole: "Articolo 100, comma 2," sono inserite le seguenti: "primo periodo,";
alla voce n. 29, dopo le parole: "Articolo 6, comma 6," è inserita la seguente: "del";
dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:
"30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica".