Ordinanza Corte di Cassazione 5 ottobre 2020, n. 21287
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Impianto eolico - Tassazione - Rendita catastale - Calcolo - Esclusione delle torri che sostengono le pale eoliche - Articolo 1 comma 21, legge 208/2015 - Possibilità - Sussistenza
N.d.R.: Si segnala che sulla medesima vicenda la Corte di Cassazione si è espressa con le seguenti ordinanze: 30 settembre, n. 20176; 30 settembre, n. 20177; 30 settembre, n. 20178; 5 ottobre, n. 21286; 5 ottobre, n. 21287; 5 ottobre, n. 21288; 6 ottobre, n. 21460; 6 ottobre, n. 21461; 6 ottobre, n. 21462.
La Corte di Cassazione ha aperto alla possibilità di esenzione fiscale delle torri che sostengono le pale eoliche ai fini del calcolo della rendita catastale.
Nella ordinanza 5 ottobre 2020 n. 21287 (e in analoghe ordinanze "fotocopia": 30 settembre, n. 20176, n. 20177 e n. 20178; 5 ottobre, n. 21286, n. 21287, 5 ottobre, n. 21288 6 ottobre, n. 21460, 6 ottobre, n. 21461, 6 ottobre, n. 21462) la Suprema Corte ha esaminato la controversia su una richiesta di nuovo accatastamento per un impianto eolico in Basilicata. L'impresa ricorrente richiamava la disciplina la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che aveva mutato le regole di tassazione degli impianti eolici, pacificamente accatastati nella categoria "D/1-Opificio". Le novità normative, applicabili al caso di specie, sottraggono al regime fiscale "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo" (articolo 1, comma 21, legge 208/2015.
Pertanto la società ricorrente chiedendo il nuovo accatastamento chiedeva di scorporare dall'originario valore catastale tutta la porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica identificata nell'aerogeneratore ma anche nella torre su cui il primo viene ad essere inscindibilmente installato. I Supremi Giudici, accogliendo la richiesta hanno rimandato la causa alla Corte di merito chiedendo che accerti, alla luce delle norme del 2015, se la torre costituisce macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, e quindi sia soggetta ad esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 21, legge 208/2015 e proceda dunque a un nuovo accatastamento. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21287
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