Dl 9 novembre 2020, n. 149
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese - Stralcio
N.d.R.: si segnala che:
1) il presente Dl 149/2020 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 176/2020 entrata in vigore il 25 dicembre 2020.
Lo stesso comma 2 stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Dl 149/2020.
2) Con Comunicato pubblicato sulla Gu del 9 gennaio 2021 il Ministero della Giustizia ha segnalato la mancata conversione in legge del presente Dl 149/2020.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149
(Gu 9 novembre 2020 n. 279)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Articoli da 1 a 16
(omissis)
Articolo 17
Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti
(omissis)
Articoli da 18 a 25
(omissis)
Articolo 26
Differimento entrata in vigore class-action
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi".
Articoli da 27 a 29
(omissis)
Articolo 30
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente: "16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a Covid-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più Regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.".
Articolo 31
Disposizioni finanziarie
(omissis)
Articolo 32
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati da 1 a 3
(omissis)