Sentenza Corte Costituzionale 13 novembre 2020, n. 238
Contravvenzioni in materia ambientale - Articolo 318-septies, Dlgs 152/2006 - Causa di estinzione del reato - Decorrenza - Articolo 318-octies, Dlgs 152/2006 - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del Dlgs 152/2006 - Denunciata disparità di trattamento - Non fondatezza - Costituzionalità - Sussistenza
La Consulta ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale delle regole transitorie per l'applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali (articolo 318-octies, Dlgs 152/2006).
La Corte Costituzionale (sentenza 238/2020) chiarisce preliminarmente che le "norme di coordinamento e transitorie" contenute nell'articolo 318-octies, secondo le quali la nuova procedura estintiva dei reati ambientali non è applicabile ai "procedimenti in corso" al momento della propria entrata in vigore (29 maggio 2015), devono essere interpretate alla luce della ratio della norma che, da un lato, mira ad assicurare una maggiore tutela dell'ambiente (favorendo la condotta ripristinatoria nel caso di reati contravvenzionali), mentre dall'altro persegue una finalità deflattiva del processo penale.
L'individuazione di tale discrimine temporale di applicabilità della procedura estintiva, secondo la Consulta, va individuato nell'esercizio dell'azione penale e non già nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ("il meccanismo delineato … si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari").
La regola della retroattività in mitius della legge penale, ricorda la Suprema Corte, è suscettibile di limitazioni e deroghe che sono legittime, sul piano costituzionale, laddove sorrette – come nel caso giunto in giudizio, sollevato dal Tribunale di Marsala - da giustificazioni ragionevoli. (AG)
Corte Costituzionale
Sentenza 13 novembre 2020, n. 238
(Gu 18 novembre 2020 n. 47)
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