Sentenza Tar Lombardia 12 novembre 2020, n. 2150
Rumore - Emissioni rumorose da attività produttiva - Superamento del valore limite differenziale per il periodo di riferimento notturno - Dpcm 14 novembre 1997, articolo 10, legge 447/1995 - Rilievi fonometrici - Misurazione del rumore ambientale e del rumore residuo effettuate in due giorni differenti - Legittimità - Dm 16 marzo 1998 - Sussistenza
I rilevamenti del rumore ambientale e del rumore residuo (a impianti spenti) sono legittimi anche se fatti in due giorni diversi, ai fini di verifica del superamento del limite delle emissioni rumorose.
Confermata dal Tar Lombardia (sentenza 12 novembre 2020, n. 2150) la legittimità del provvedimento di un Comune che aveva imposto a un'azienda di adottare gli opportuni accorgimenti per l'eliminazione dell'inquinamento acustico in atto nel periodo notturno e, eventualmente, presentare un piano di bonifica acustica. Il provvedimento era stato emesso sulla base dei rilievi fatti dall'Arpa: un giorno era stato misurato il rumore ambientale e un successivo giorno era stato misurato il rumore residuo (a macchinari spenti) rilevando il superamento del valore limite differenziale +2,0 dB per il periodo di riferimento notturno stabilito dal Dpcm 14 novembre 1997.
Per il Tar la circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sé, sintomo di inattendibilità dell'accertamento eseguito. Il Dm 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le stesse modalità impiegate per misurare il rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 12 novembre 2020, n. 2150
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