Decisione Commissione Ue 2020/1803/Ue
Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta - Abrogazione decisioni 2012/481/Ue e 2014/256/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione 27 novembre 2020, n. 2020/1803/Ue
(Guue 1 dicembre 2020 L402)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue può essere assegnato ai prodotti che hanno un ridotto impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue per gruppi di prodotti.
(3) La decisione 2012/481/Ue della Commissione2 ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti "carta stampata". Con decisione (Ue) 2018/1590 della Commissione3 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
(4) La decisione 2014/256/Ce della Commissione4 ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo "prodotti di carta trasformata". Con decisione (Ue) 2017/1525 della Commissione5 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
(5) Per meglio rispecchiare le migliori prassi sul mercato per questi gruppi di prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno fissare una nuova serie di criteri per i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta.
(6) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT)6 del marchio Ecolabel Ue del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (Ce) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
(7) In linea con tali conclusioni e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per i gruppi di prodotti "carta stampata" e "prodotti di carta trasformata", prendendo in considerazione i successi ottenuti fino ad oggi, l'attenzione dei portatori di interessi, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato.
(8) Poiché i due gruppi di prodotti "carta stampata" e "prodotti di carta trasformata" sono strettamente correlati e i relativi criteri si sovrappongono, è opportuno adottare una decisione unica con un solo allegato attinente a entrambi i gruppi di prodotti.
(9) Il nome del gruppo di prodotti dovrebbe essere modificato in "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta" al fine di rispecchiare meglio la funzionalità dei prodotti e garantire la chiarezza circa i prodotti inclusi nell'ambito di applicazione. In questo modo dovrebbe inoltre essere possibile aumentare la visibilità dei sistemi destinati ai partecipanti al mercato e ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità nazionali.
(10) Inoltre, in linea con il riesame, è opportuno apportare alcune modifiche alla definizione del gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta", in particolare per rendere più chiara la distinzione tra i diversi tipi di prodotti.
(11) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva7, adottato l'11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l'Ecolabel Ue.
(12) I criteri revisionati per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta dovrebbero mirare, in particolare, a utilizzare prodotti a base di carta fabbricata in modo più sostenibile e proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da materiali riciclati. I nuovi criteri dovrebbero basarsi su un approccio improntato all'analisi del ciclo di vita e mirare sia a promuovere processi di fabbricazione efficienti sotto il profilo energetico sia a ridurre le emissioni di composti organici volatili (Cov) che contribuiscono a ossidazione fotochimica, tossicità umana, deplezione abiotica, eutrofizzazione, acidificazione e cambiamenti climatici. I criteri revisionati dovrebbero limitare l'uso di sostanze pericolose, tener conto delle emissioni generate durante il processo di stampa, ridurre la quantità di rifiuti di carta generati dal processo e aumentare la riciclabilità dei prodotti, contribuendo a facilitare la transizione verso un'economia più circolare.
(13) I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per i due gruppi di prodotti.
(14) Per ragioni di certezza del diritto le decisioni 2012/481/Ue e 2014/256/Ue dovrebbero essere abrogate.
(15) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti di carta stampata o di carta trasformata ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue sulla base dei criteri stabiliti nelle decisioni 2012/481/Ue o 2014/256/Ue, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, ai produttori dovrebbe inoltre essere consentito presentare domanda in base ai criteri stabiliti in dette decisioni o in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. È opportuno che i marchi Ecolabel Ue assegnati in base ai criteri stabiliti in una delle vecchie decisioni possano essere utilizzati per diciotto mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
1. Il gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta" comprende:
(a) prodotti di carta stampata composti da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, tranne nel caso di libri, cataloghi, opuscoli o formulari che devono essere composti da almeno l'80 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi elemento di carta stampata del prodotto finito sono considerati parte integrante del prodotto, ad eccezione degli inserti non fissi (es. volantini, adesivi rimovibili) venduti o forniti con esso. Se si intende far figurare il marchio Ecolabel Ue sugli inserti non fissi, questi soddisfano i requisiti di cui all'allegato della presente decisione. Gli inserti fissati al prodotto di carta stampata (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all'allegato della presente decisione;
(b) buste composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
(c) sporte di carta, compresa la carta da confezione, che sono costituite per il 100% in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
(d) prodotti di carta per cartoleria, inclusi i classificatori, composti da almeno il 70% in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione delle cartelle sospese e delle cartelline con graffa in metallo, alle quali la soglia non si applica.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), composti da almeno l'80% in peso di carta o cartone o substrati a base di carta e di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), la componente in plastica non può superare il 10% in peso, ad eccezione di raccoglitori ad anelli, quaderni, taccuini, diari e classificatori a leva, per i quali il peso della plastica non può superare il 13%.
3. Il peso del metallo non può inoltre superare 30 g per prodotto, tranne nel caso delle cartelle sospese e cartelline con staffa in metallo, dei raccoglitori ad anelli e dei classificatori a leva con capacità fino a 225 fogli, in cui può arrivare a 75 g, e nel caso dei classificatori a leva con capacità superiore a 225 fogli, in cui può arrivare a 170 g.
4. Il gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta" non comprende:
(a) imballaggio e elementi apposti sull'imballaggio, ad esempio etichette (ad eccezione delle sporte di carta e della carta da confezione);
(b) cartone ondulato;
(c) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che costituiscono l'oggetto dell'articolo 1 del regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio8;
(d) prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta" definito all'articolo 2 della decisione (Ue) 2019/70 della Commissione9;
(e) prodotti di carta stampata profumati, prodotti di carta per cartoleria profumati, e sporte di carta profumate;
(f) cloruro di polivinile (Pvc).
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) "raccoglitori", prodotti a base di carta utilizzati per archiviare documenti o riviste e composti da una copertina, generalmente di cartone, munita di anelli metallici per trattenere fogli di carta sparsi, inclusi i raccoglitori ad anelli e i classificatori a leva;
(2) "libri", prodotti di carta stampata rilegati a filo o a colla con copertina rigida o morbida, ad esclusione di relazioni annuali, periodici, opuscoli, riviste e cataloghi pubblicati a cadenza regolare;
(3) "prodotti per classificazione/archiviazione", prodotti per la classificazione, l'archiviazione e la protezione dei documenti cartacei, compresi le cartelle sospese e i classificatori a leva;
(4) "cartellina", un contenitore pieghevole o una copertina per fogli sciolti, incluso prodotti contenenti indici e separatori, portadocumenti, cartelline semplici, cartelle sospese, scatole di cartone e cartelline a tre lembi;
(5) "inserto", un foglio o una sezione supplementare, stampato in maniera indipendente dal prodotto di carta stampata nelle cui pagine può essere inserito e rimosso (inserto non fisso), oppure rilegato insieme alle pagine del prodotto di carta stampata e quindi parte integrante dello stesso (inserto fisso), compresi annunci pubblicitari su più pagine, opuscoli, fascicoli, cartoline di risposta o altro materiale promozionale;
(6) "imballaggio", tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurarne la presentazione;
(7) "sporte di carta", prodotti a base di carta utilizzati per maneggiare o trasportare merci;
(8) "prodotto di carta stampata", un prodotto recante l'immagine stampata su carta ottenuta dal trattamento di un materiale per la stampa, e comprendente anche la finitura;
(9) "prodotti di carta per cartoleria", articoli per scrittura e classificazione fatti di carta, comprese buste e materiali per ufficio;
(10) "carta da confezione", foglio o rotolo di carta utilizzato per confezionare regali e pacchi.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 per il gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta", il prodotto rientra nella definizione di uno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato al gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta" a fini amministrativi è "053".
Articolo 6
Le decisioni 2012/481/Ue e 2014/256/Ue sono abrogate.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti di carta stampata" ai sensi della decisione 2012/481/Ue sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2012/481/Ue.
2. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti di carta trasformata" ai sensi della decisione 2014/256/Ue sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2014/256/Ue.
3. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue per i prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta" presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2012/481/Ue per il gruppo di prodotti "carta stampata" o dalla decisione 2014/256/Ue per il gruppo di prodotti "carta trasformata", a seconda del caso. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.
4. Il marchio Ecolabel Ue assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2012/481/Ue o dalla decisione 2014/256/Ue può essere utilizzato per diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Allegato
Note ufficiali
Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.
Decisione 2012/481/Ue della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica alla carta stampata (Gu L 223 del 21 agosto 2012, pag. 55).
Decisione (Ue) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/Ue, 2014/391/Ue, 2014/763/Ue e 2014/893/Ue per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (Gu L 264 del 23 ottobre 2018, pag. 24).
Decisione 2014/256/Ue della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (Gu L 135 dell'8 maggio 2014, pag. 24).
Decisione (Ue) 2017/1525 della Commissione, del 4 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/256/Ue al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (Gu L 230 del 6 settembre 2017, pag. 28).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e del regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel Ue [COM(2017) 355 final].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].
Regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee (Gu L 338 del 13 novembre 2004, pag. 4).
Decisione (Ue) 2019/70 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta (Gu L 15 del 17 gennaio 2019, pag. 27).
