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Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2020/1804/Ue

Decisione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ai display elettronici - Abrogazione decisione 2009/300/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 27 novembre 2020, n. 2020/1804/Ue

(Guue 1 dicembre 2020 L402)

Decisione che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel Ue) ai display elettronici

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue per gruppi di prodotti.

(3) La decisione 2009/300/Ce della Commissione2 ha stabilito i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti "televisori". Con decisione (Ue) 2019/1134 della Commissione3 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

(4) Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i "televisori".

(5) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT)4 del marchio Ecolabel Ue del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (Ce) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.

(6) In linea con queste conclusioni e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti "televisori" e ampliare l'ambito d'applicazione per includervi i display esterni di computer e i pannelli segnaletici digitali contemplati dal regolamento (Ue) 2019/20215 della Commissione e dal regolamento delegato (Ue) 2019/2013 della Commissione (6). In conseguenza dell'ampliamento dell'ambito d'applicazione il gruppo di prodotti dovrebbe essere denominato "display elettronici".

(6)  Regolamento delegato (Ue) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2010 della Commissione (Gu L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(7) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva6 adottato l'11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l'Ecolabel Ue.

(8) I criteri riveduti dell'Ecolabel Ue per i display elettronici mirano in particolare a promuovere i prodotti efficienti sul piano dell'energia, riparabili, facili da smantellare (per facilitare il recupero delle risorse in fase di riciclaggio alla fine della loro vita utile), aventi un contenuto minimo di materiale riciclato e contenenti solo quantità limitate di sostanze pericolose.

(9) I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo.

(10) Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2009/300/Ce.

(11) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di televisori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2009/300/Ce, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/300/Ce o presentarle in base ai nuovi criteri di cui alla presente decisione. L'uso dei marchi Ecolabel Ue assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia decisione dovrebbe essere autorizzato per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

Il gruppo di prodotti "display elettronici" comprende i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.

Articolo 2

 

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

(1) "display elettronico": lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili;

(2) "pannello segnaletico digitale": il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non da desktop (rivolti al pubblico). La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:

(a) un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo;

(b) una funzione che disabilita l'accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all'immagine visualizzata;

(c) connessione di rete (comprendente un'interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva;

(d) è progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone;

(e) privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva;

(3) "monitor" o "monitor di computer": il display elettronico destinato all'uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d'ufficio;

(4) "televisore": il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori;

(5) "sintonizzatore/ricevitore": il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali della rete.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "display elettronici", il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il marchio Ecolabel Ue del gruppo di prodotti "display elettronici" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "display elettronici" a fini amministrativi è "022".

Articolo 6

La decisione 2009/300/Ce è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "televisori" ai sensi della decisione 2009/300/Ce sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/300/Ce.

2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "televisori" presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/300/Ce. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.

3. Il marchio Ecolabel Ue assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/300/Ce può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

 

Allegato

Note ufficiali

1

Regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) (Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1).

2

Decisione 2009/300/Ce della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (Gu L 82 del 28 marzo 2009, pag. 3).

3

Decisione (Ue) 2019/1134 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/Ce e (Ue) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (Gu L 179 del 3 luglio 2019, pag. 25).

4

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e del regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel Ue (COM(2017) 355).

5

Regolamento (Ue) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (Ce) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (Ce) n. 642/2009 della Commissione (Gu L 315 del 5 dicembre 2019, pag. 241).

6

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).