Sentenza Tar Sicilia 30 novembre 2020, n. 3199
Appalti - Rifiuti - Accesso del pubblico alle informazioni ambientali - Articolo 3 del Dlgs 195/2005 - Diritto all’accesso ai formulari di identificazione dei rifiuti (N.d.R.: articolo 193 del Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Interesse alla tutela ambientale - Prevalenza - Diritto di accesso civico ex articoli 1 e 23 del Dlgs 33/2013 - Rilascio copia documenti sull'affidamento ed esecuzione del servizio di locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici effettuato in occasione di una sagra - Sussistenza - Diritto all’ostensione del contratto, dei documenti sulla consegna e inizio dei lavori, oltre alle somme liquidate e al mandato di pagamento - Sussistenza - Diniego del Comune di accesso agli atti - Illegittimità
Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Al fine di accertare la non corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti, sussiste il diritto di accesso alle informazioni ambientali, ex Dlgs 195/2005, prevalendo l'interesse alla tutela ambientale.
Lo stabilisce il Tar Sicilia nella sentenza del 2 dicembre 2020, n. 3199 in merito al diniego del Comune di accesso agli atti relativamente alla gestione del servizio di locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici affidato nel messinese. La domanda di accedere ai formulari di identificazione dei rifiuti, emessi durante lo svolgimento dei servizi in questione affidati dall’ente in via diretta, è infatti garantita a chiunque ne faccia richiesta, ex articolo 3 del Dlgs 195/2005. Ciò che rileva non è tanto l'appartenenza del richiedente al settore specifico, che avrebbe richiesto la dimostrazione di un interesse qualificato, quanto l'interesse alla tutela ambientale che lo stesso ritiene essere stata lesa.
Nel caso in esame sussiste anche il diritto di accesso civico, ex articoli 1 e 23 del Dlgs 33/2013, alla ostensione della determina a contrarre e dei documenti che comprovano la consegna e l'inizio dei lavori. Vi è infatti l'obbligo della stazione appaltante di pubblicare sul sito istituzionale il contratto stipulato con l'aggiudicatario della gara, almeno nella parte in cui viene indicato il prezzo, oltre alle somme liquidate e il mandato di pagamento purché si rispetti la privacy (oscurando ad esempio le coordinate bancarie). (TG)
Tar Sicilia
Sentenza 30 novembre 2020, n. 3199
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