Delibera Arera 15 dicembre 2020, n. 550/2020/R/efr
Certificati bianchi - Definizione del contributo tariffario unitario per l'anno d'obbligo 2019 - Approvazione dell'aggiornamento del regolamento delle transazioni bilaterali
Ultima versione coordinata con modifiche al 05/04/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 15 dicembre 2020, n. 550/2020/R/efr
(Pubblicata sul sito di Arera il 17 dicembre 2020)
Nella 1138a riunione del 15 dicembre 2020
Visti:
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
— il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge "cura Italia");
— il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito: decreto-legge "liquidità");
— il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge "rilancio Italia");
— i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 20 luglio 2004;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
— la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza 2538/2019);
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;
— la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr;
— la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 273/2019/R/efr;
— la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr;
— il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Tit 2020-2023);
— la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (Tudg), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: Rtdg 2020-2025);
— la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
— la determinazione del Direttore Mercati retail e tutele dei consumatori dell'Autorità 29 gennaio 2019, DMRT/efc/1/2019;
— la proposta di modifica del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali dei Tee) inviata dal Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito anche: Gme) all'Autorità in data 27 luglio 2020 (prot. Autorità 24081) (di seguito: comunicazione del 27 luglio 2020);
— la comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito anche: Gse) all'Autorità in data 12 novembre 2020 (prot. Autorità 37019) (di seguito: comunicazione del 12 novembre 2020);
— la comunicazione inviata dal Gme all'Autorità in data 4 dicembre 2020 (prot. Autorità 40687) (di seguito: comunicazione del 4 dicembre 2020).
Considerato che:
— il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o Tee) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di Tee che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l'effettuazione di interventi di efficienza;
— il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come successivamente modificato in alcuni punti dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, ha previsto, tra l'altro,
che:
• in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2):
o la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario) sia "effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento";
o "a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei Tee ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1 giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi [...] per il 2020, il valore massimo" del contributo tariffario è posto pari a 250 €/Tee;
• in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
o il Gse emetta "a favore e su specifica richiesta" delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi "non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica" (di seguito: Tee "virtuali") "ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo" e che "in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro" (da ciò, tenendo conto che il valore massimo del contributo tariffario è stato posto pari a 250 €/Tee, deriva che i Tee "virtuali" non possano assumere valori inferiori a 10 €/Tee)";
o il Gse possa emettere, a favore di ciascun distributore, Tee "virtuali" "pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3," del medesimo decreto interministeriale e "a condizione che [esso] già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare" di Tee "pari almeno al 30%" di tale obiettivo minimo;
o i Tee "virtuali" non abbiano "diritto alla copertura degli oneri" e che, "per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti";
o la facoltà per i soggetti che acquistano i Tee "virtuali" di "riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti". Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto "avviene a decorrere dai primi" Tee acquisiti ed "è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso"; inoltre il riscatto "è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo" definito dal medesimo decreto e "non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi";
o "la restituzione delle risorse oggetto del riscatto" di cui sopra "è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati";
• i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovano copertura "sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale" (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
o il "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 49 del Tit 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;
o il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 76 della
Rtdg 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale.
Considerato che:
— in esecuzione della sentenza 2538/2019 — con cui il Tar Lombardia ha determinato la caducazione in parte qua del decreto interministeriale 10 maggio 2018 e, in particolare, della quantificazione del cap al contributo tariffario — l'Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr, ha ridefinito la formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti;
— la definizione della formula di determinazione del contributo tariffario ha altresì tenuto conto delle proroghe del termine dell'anno d'obbligo 2019 progressivamente disposte dalla normativa in merito allo stato di emergenza sanitaria e, in particolare, dell'articolo 41 del decreto-legge "rilancia Italia" che, da ultimo, ha:
• modificato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge "cura Italia" — già prorogato per effetto dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge "liquidità" — al 30 novembre 2020;
• disposto che "conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di [Tee "virtuali"] [...] decorre a partire dal 15 novembre 2020";
— in particolare, con le motivazioni ivi esposte, con la deliberazione 270/2020/R/efr sono state approvate le Regole per la determinazione del contributo ed è stato disposto, tra l'altro, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo:
• di determinare il contributo tariffario CUNITARIO TEE(t) tenendo conto dei prezzi medi di scambio dei Tee PSCAMBI(t) (articolo 4, comma 1) e, in particolare:
o degli scambi di Tee avvenuti tramite bilaterali i cui prezzi mensilmente non si discostano di più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo sono non superiori a 260 €/Tee, definendo allo scopo il prezzo rilevante mensile dei bilaterali;
o mediante ponderazione del prezzo medio PMERCATO(t) dei prezzi dei Tee scambiati sul mercato in ciascuna sessione e del prezzo medio PRILEVANTE BLT(t) dei prezzi rilevanti mensili dei bilaterali, ciascuno ponderati per le corrispondenti quantità, rispettivamente rispetto alla quantità di Tee scambiati sul mercato QMERCATO(t) e alla quantità di Tee scambiati tramite bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/Tee QBLT(t);
— di prevedere che, nel caso il valore PSCAMBI(t) sia inferiore al cap, siano riconosciuti ai distributori ricavi addizionali corrispondenti a parte della differenza tra tali valori, al fine di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing;
— il cap al contributo tariffario — come calcolato ai sensi dei precedenti alinea — pari a 250 €/Tee;
— di riconoscere, in aggiunta al contributo tariffario CUNITARIO TEE(t), in particolare come determinato tenendo conto del cap di cui sopra, un corrispettivo addizionale unitario CADDIZIONALE UNITARIO(t) (articolo 4, commi 2 e 3):
o nel caso il prezzo medio PMERCATO(t) dei prezzi dei Tee scambiati sul mercato in ciascuna sessione ponderati per le corrispondenti quantità sia maggiore del cap indicato;
o definito affinché sia compreso tra 0 e 10 €/Tee e determinato proporzionalmente alla differenza tra il prezzo medio di mercato PMERCATO(t) e il cap in ragione della differenza percentuale tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo QOBIETTIVO(t) e la quantità di Tee complessivamente presenti sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo QTEE DISPONIBILI(t) rispetto allo stesso obiettivo e comprendendo nella quantità di Tee disponibili anche i Tee annullati nella relativa sessione di acconto;
• per il solo anno d'obbligo 2019, in considerazione della proroga della conclusione del termine di tale anno d'obbligo, l'erogazione di un corrispettivo straordinario in acconto, su richiesta da parte dei distributori nei confronti di Csea da effettuarsi entro il 31 agosto 2019 nella misura del 18% di ciascun obiettivo 2019 e valorizzato unitariamente a 250 €/Tee (articolo 7);
• che Csea dia informazione al Gse dei corrispettivi straordinari in acconto erogati ai sensi del precedente alinea affinché il Gestore ne tenga conto al fine delle proprie verifiche da effettuarsi in conclusione dell'anno d'obbligo;
• di ridefinire a 200 €/Tee il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
— con la medesima deliberazione 270/2020/R/efr è stato altresì previsto che:
• il Gme adeguasse il Regolamento per le transazioni bilaterali dei Tee alle disposizioni della medesima deliberazione;
• il Gme integrasse le pubblicazioni sul proprio sito internet con i prezzi rilevanti mensili dei bilaterali, per ciascun mese a partire da giugno 2019, e le corrispondenti quantità di Tee scambiate, le quantità associate alle transazioni bilaterali scambiate a prezzi non superiori a 260 €/Tee e la quantità di Tee complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
• il Gse trasmetta annualmente all'Autorità, in esito alle proprie valutazioni al termine di ciascun anno d'obbligo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, la quantità di Tee corrispondente alla differenza tra l'obbligo complessivo aggiornato in capo ai distributori per il corrispondente anno, a partire dall'anno d'obbligo 2019, e l'obbligo annuo complessivamente conseguito dai soggetti obbligati, tenendo conto delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni degli anni precedenti ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto.
Considerato, inoltre, che:
— il valore CUNITARIO TEE(t) risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo per l'anno d'obbligo 2019 è pari a 250,00 €/Tee, tenuto conto che:
• QMERCATO(2019), corrispondente alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2019, è pari a 3.639.841 Tee;
• PMERCATO(2019), corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2019, è pari a 261,38 €/Tee;
• QBLT(2019), corrispondente alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/Tee, nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2019, è pari a 2.053.870 Tee;
• PRILEVANTE BLT(2019), corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" per ciascun mese del periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2019, è pari a 256,06 €/Tee;
• PSCAMBI(2019), corrispondente alla media ponderata dei valori sopra riportati, è pari a 259,46 €/Tee;
— il valoreCADDIZIONALE UNITARIO(2019) — risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 2, delle Regole per la determinazione del contributo per l'anno d'obbligo 2019 — è pari a 4,49 €/Tee, tenuto conto che:
• QTEE DISPONIBILI(2019) è pari a 5.490.099 Tee e corrispondente alla somma della quantità di Tee complessivamente presente sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo 2019, pari a 4.486.715 Tee come da comunicazione del 4 dicembre 2020, e dei Tee annullati nella sessione di acconto del novembre 2019, pari a 1.003.384 Tee;
• QOBIETTIVO(2019) , corrispondente all'obiettivo specifico aggiornato per l'anno d'obbligo 2019, è pari a 9.065.363 Tee come da comunicazione del 12 novembre 2020;
— il valore CADDIZIONALE UNITARIO(2019) di cui al precedente punto è erogabile ai sensi dell'articolo 4, comma 3, delle Regole per la determinazione del contributo in quanto il valore PMERCATO(2019) di cui sopra è risultato maggiore del valore di 250,00 €/Tee.
Considertao, infine, che:
— con la comunicazione del 27 luglio 2020, il Gme ha inviato all'Autorità la proposta di aggiornamento del Regolamento per le transazioni bilaterali dei Tee ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr;
— la proposta di aggiornamento del Regolamento per le transazioni bilaterali di Tee di cui al precedente punto è conforme al disposto della deliberazione 270/2020/R/efr, in quanto prevede l'adeguamento delle definizioni di prezzo rilevante mensile dei bilaterali e di quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali, nonché la pubblicazione mensile sul proprio sito internet di tale prezzo, della quantità mensile delle relative transazioni bilaterali, delle quantità associate alle transazioni bilaterali scambiate a prezzi non superiori a 260 €/Tee e la pubblicazione della quantità di Tee complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
— le modifiche disposte dal Gme al Regolamento per le transazioni bilaterali dei Tee sono divenute efficaci ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo, con la pubblicazione sul sito internet del Gestore, fermo restando che cesserebbero di avere efficacia qualora l'Autorità non le approvi.
Rintenuto necessario:
— determinare i valori per l'anno d'obbligo 2019 del contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr e del corrispettivo addizionale unitario di cui al comma 2 del medesimo articolo, affinché essi possano essere erogati — in conclusione delle verifiche da parte del Gse del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun distributore soggetto agli obblighi — tenendo conto del contributo tariffario in acconto e del corrispettivo straordinario in acconto di cui all'articolo 7 del medesimo articolo già riconosciuti a ciascun distributore nonché dell'emissione dei Tee "virtuali";
— approvare la proposta di aggiornamento del Regolamento per le transazioni bilaterali dei Tee
Delibera
1. il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2019 è pari a 250,00 €/Tee;
2. il corrispettivo addizionale unitario di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2019 è pari a 4,49 €/Tee;
3. è approvato il documento "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", come inviato dal Gestore dei mercati energetici ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr con la comunicazione in data 27 luglio 2020 e già entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dello stesso Gestore;
4. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gestore dei servizi energetici Spa, al Gestore dei mercati energetici Spa e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.