Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2020/2182/Ue

Risposta sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento 649/2012/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 18 dicembre 2020, n. 2020/2182/Ue

(Guue 22 dicembre 2020 n. L433)

Decisione che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose 1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce 2, considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione") è attuata dal regolamento (Ue) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell'Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato ("procedura Pic").

(2) In occasione della sua nona riunione, tenutasi a Ginevra dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere talune sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione, assoggettandoli di conseguenza alla procedura Pic. Il 16 settembre 2019 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.

(3) Il forato è stato aggiunto all'allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 vieta l'immissione sul mercato e l'uso del forato come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. Inoltre, l'immissione sul mercato e l'uso del forato come componente di biocidi sono vietati dal regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del forato nell'Unione.

(4) L'esabromociclododecano è stato aggiunto all'allegato III della convenzione come sostanza chimica industriale. Il regolamento (Ue) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 vieta la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dell'esabromociclododecano. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione dell'esabromociclododecano nell'Unione.

(5) In occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha incluso il pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere), l'ottabromodifeniletere commerciale (compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere) e l'acido perfluorottano sulfonico, i perfluorottani sulfonati, i perfluorottani sulfonamidi e i perfluorottani sulfonili nella procedura PIC come sostanze chimiche industriali. Le risposte relative all'importazione di queste sostanze chimiche sono state adottate nella decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

(6) Il regolamento (Ue) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del pentabromodifeniletere commerciale (compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodife­niletere) e l'ottabromodifeniletere commerciale (compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di pentabromodifeniletere e di ottabromodifeniletere commerciale nell'Unione.

(7) Il regolamento (Ue) 2019/1021 vieta, fatte salve alcune esenzioni, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di acido perfluorottano sulfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili (Pfos). Pertanto, nel caso siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l'assenso a norma della convenzione di Rotterdam solo per la futura importazione di Pfos nell'Unione.

(8) Poiché gli sviluppi normativi nell'Unione introdotti dal regolamento (Ue) 2019/1021 sono intervenuti dopo l'adozione della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014, è opportuno modificare di conseguenza tale decisione,

Decide:

Articolo 1

Le risposte sull'importazione di forato ed esabromociclododecano sono riportate nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato II della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ue) n. 649/2012 è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Allegato I

Risposta sull'importazione di forato

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Allegato II

Note ufficiali

1

Gu L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

2

Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

3

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

4

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

5

Regolamento (Ue) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

6

Gu C 152 del 20.5.2014.