Sentenza Tar Lazio 7 gennaio 2021, n. 219
Rifiuti - Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Combustibile solido secondario (Css) - Regolamento 14 febbraio 2013, n. 22 - Legittimità - Sussistenza - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Articolo 29-bis, Dlgs 152/2006 - Adeguamento dell'autorizzazione alle migliori tecniche disponibili (Bat) - Carattere di rinnovo dell'autorizzazione, non mera conferma del titolo esistente - Sussistenza
Confermata dai Giudici la legittimità del regolamento 22/2013 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di alcuni combustibili solidi secondari (Css) e il loro utilizzo nei cementifici.
Nella sentenza 7 gennaio 2021, n. 219 i Giudici amministrativi del Lazio hanno ribadito la legittimità del regolamento 22/2013 "End of Waste" (cessazione della qualifica di rifiuto ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) del combustibile solido secondario (Css-Combustibile) e il suo utilizzo come combustibile nei cementifici, secondo presupposti e condizioni affinché il procedimento "End of Waste" si svolga senza pericolo per la salute umana e l'ambiente nel quadro delle politiche Ue per la promozione dell'economia circolare. Rigettate con la stessa pronuncia le doglianze sulla legittimità della valutazione ambientale (Via) positiva e sul contestuale rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) relative ad un progetto di modifica di un cementificio per l'utilizzo di un particolare combustibile solido secondario (Css) ricavato da rifiuti al posto del tradizionale combustibile fossile.
Esaustive e complete le motivazioni della Via positiva (anche quanto alla tutela della salute) mentre viene rigettata anche la tesi dei ricorrenti sul carattere di mera conferma dell'Aia esistente per l'impianto, in seguito all'aggiornamento alle "Migliori tecniche disponibili" (Bat) per i cementifici. In realtà, per il Tar Lazio l'adeguamento alle Bat ha comportato un rinnovo del titolo autorizzatorio che non si può considerare meramente confermativo del precedente. Inoltre le nuove Bat per l'industria del cemento sono riferite anche all'impiego del Css nei relativi forni. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 7 gennaio 2021, n. 219
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