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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Consiglio di Stato 13 ottobre 2023, n. 8932

Rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Procedimento di Aia ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Impianto di trattamento di rifiuti finalizzato alla produzione di ammendanti di qualità destinati all'uso agricolo e orto-floro-vivaistico - Recupero delle "terre di filtrazione" o "terre decoloranti" per la produzione di ammendanti di qualità - Compatibilità con il processo di compostaggio - Rapporto con le definizioni di rifiuto organico e di compostaggio ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Scarsa chiarezza della disciplina normativa - Richiesta di chiarimenti al Ministero dell'ambiente

Il Consiglio di Stato ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'ambiente sulla ammissibilità a recupero delle terre di filtrazione (quali rifiuti misti organici/inorganici) per la produzione di ammendanti.
La richiesta di chiarimenti è stata disposta con ordinanza 13 ottobre 2023, n. 8932 con la quale si è anche sospeso il procedimento giudiziario relativo a una autorizzazione integrata ambientale ex Dlgs 152/2006 per un impianto di trattamento rifiuti il Lombardia. In particolare l'impresa contestava il fatto che la Provincia, Autorità competente al rilascio dell'Aia non riteneva ammissibili a recupero le "terre di filtrazione" o "terre decoloranti" dell'impianto finalizzato alla produzione di ammendanti di qualità destinati all'uso agricolo e orto-floro-vivaistico. La decisione della Provincia era stata confermata dal Tar Lombardia.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato come la definizione di compostaggio ex articolo 183, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 "parrebbe ricomprendere solo i rifiuti organici e di matrice organica ma non le "terre di filtrazione" che hanno natura mista in quanto in maggioranza costituite da materiale inorganico (argille naturali)." Tale materiale però è ritenuto compatibile con l'utilizzo che viene fatto del compost. Le disposizioni vigenti del Dlgs 152/2006 non chiariscono, secondo i Giudici, la disciplina di questi rifiuti in cui accanto alla componente organica c'è anche una percentuale inorganica naturale e la loro compatibilità con il processo di compostaggio.
È inoltre pacifico, ricorda il Consiglio di Stato "che vi siano altre ipotesi di rifiuti inorganici ammessi al compostaggio quali le ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali e il terriccio nel recupero degli scarti della barbabietola." Di qui il chiarimento richiesto al Ministero sull'ammissibilità o meno a recupero mediante compostaggio delle "terre di filtrazione" o "terre decoloranti" per produrre fertilizzanti. (FP)

Consiglio di Stato

Ordinanza 13 ottobre 2023, n. 8932