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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 3 febbraio 2021, n. 1386

Terre e rocce da scavo - Restrizione del reimpiego dei materiali provenienti da un cantiere per infrastrutture ferroviarie - Necessità di ricaratterizzazione - Limite zonale per il riutilizzo - In presenza del rispetto dei requisiti di qualità ambientale dei sottoprodotti ex articolo 184-bis del 152/2006 ed ex Dm 161/2012 (N.d.R.: ora sostituto dal Dpr 120/2017) - Illegittimità - Sussistenza - Economia circolare - Contrasto - Imposizione di barriere fisiche verticali per separare le aree inquinate da quelle da bonificare (se di dimensioni inferiori a 5.000,00 mq) - In assenza di riferimento alle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili di cui all'articolo 242, comma 8 del Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza

La restrizione del reimpiego dei materiali da scavo - da riutilizzare solo previa ricaratterizzazione in alcune zone - non è legittima se si rispettano i requisiti di qualità ambientale dei sottoprodotti. Lo stabilisce il Tar Lazio nella sentenza del 3 febbraio 2021 n. 1386 nell'ambito dei lavori per infrastrutture ferroviarie. È infatti illegittima la prescrizione ministeriale che impone la ricaratterizzazione dei materiali provenienti dagli scavi se destinati ad area "verde pubblico, privato e residenziale", mentre ne consente il riutilizzo solo in zona di servizi infrastrutturali di rilievo nazionale. Per i Giudici l'esclusione dell'utilizzo dei sottoprodotti in altre zone non è stata adeguatamente motivata e contrasta sia con la rispondenza ai requisiti di qualità ambientale (ex articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 ed ex Dm 161/2012 sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo, ora sostituito dal Dpr 120/2017), che, se rispettati come nella specie, non giustificano il limite zonale prescritto, sia con l'economia circolare.
È altresì illegittima la richiesta (peraltro riguardante un'area che non era nella disponibilità del Consorzio che ha eseguito i lavori) di utilizzo di barriere fisiche verticali, per separare le aree inquinate da quelle da bonificare, poiché non sono state prese in considerazione le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili di cui all'articolo 242, comma 8 del Dlgs 152/2006. Per consolidata giurisprudenza le misure di contenimento possono invece essere imposte soltanto se si dimostra l'insufficienza degli interventi meno invasivi. (TG)

Tar Lazio

Sentenza 3 febbraio 2021, n. 1386