Sentenza Corte di Cassazione 23 maggio 2012, n. 19439
Terre e rocce da scavo - Articolo 186 del Dlgs 152/2006 e successive modifiche - Certezza del riutilizzo - Associazioni ambientaliste - Costituzione di parte civile - Presupposti
Per escludere le terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, tutte le versioni dell’articolo 186 del Dlgs 152/2006 susseguitesi nel tempo richiedono la “certezza del riutilizzo” in un’opera previamente individuata e definita.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione (sentenza 19439/2012) nel confermare una condanna per gestione illecita di rifiuti, causa l’accertata insussistenza del progetto di riutilizzo ambientalmente compatibile del materiale escavato e depositato in un sito diverso da quello di scavo.
La “certezza del riutilizzo” certificata da un’esauriente documentazione allegata è infatti richiesta sia dall’articolo 186 “originario” del Dlgs 152/2006, sia dalle versioni successive dello stesso articolo introdotte dai Dlgs 4/2008 e 205/2010 che “non possono considerarsi disciplina più favorevole”.
Le terre da scavo trasportate prima della caratterizzazione in un sito terzo di deposito sono comunque rifiuti, precisa poi la Cassazione, e il deposito deve essere autorizzato come messa in riserva.
Corte di Cassazione
Sentenza 23 maggio 2012, n. 19439
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