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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 febbraio 2021, n. 4092

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Infortunio di un lavoratore durante la pulizia di una benna miscelatrice - Responsabilità per lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria - Omessa verifica della sicurezza dei lavori affidati ex articolo 97, Dlgs 81/2008 - Attrezzatura messa a disposizione all'impresa subappaltatrice non conforme alle norme antinfortunistiche - Sussistenza - Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria sovrapponibile a quella del datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice - Sussistenza

Nei cantieri mobili, in caso di lavori subappaltati, il datore di lavoro di un'impresa affidataria ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, ex articolo 97, Dlgs 81/2008. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza 3 febbraio 2021, n. 4092 in merito alla responsabilità ex articolo 590 C.p. per l'infortunio occorso a un dipendente a causa della non conformità alle norme antinfortunistiche dell'attrezzatura fornita al lavoratore, e messa a disposizione dall'impresa affidataria. La Corte di Cassazione ricorda che tra i compiti dei datori di lavoro, nel caso di più imprese presenti in un medesimo cantiere, vi è quello di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 26, Dlgs 81/2008; inoltre, a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria vi è un obbligo di protezione dei lavoratori sovrapponibile a quello gravante sul datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice. Nella fattispecie i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro toscano per l'infortunio subito dal dipendente dell'impresa subappaltatrice intento ad eseguire la pulizia di una benna miscelatrice collegata ad un veicolo. Il lavoratore, scendendo dall'uscita centrale del mezzo, aveva appoggiato i piedi sul bordo della benna, priva della prescritta griglia di protezione, scivolando con un arto inferiore nella benna con conseguente necessità di semiamputazione. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 3 febbraio 2021, n. 4092