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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 4 marzo 2021, cause riunite C-473/19 e C-474/19

Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/Cee - Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie che richiedono una protezione rigorosa - Prassi nazionale che condiziona l'applicazione dei divieti alla sussistenza di un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione della specie - Contrasto con la direttiva 92/43/Cee - Sussistenza - Prassi nazionale che prevede la cessazione della protezione nel caso di specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente - Contrasto con la direttiva 92/43/Cee - Sussistenza

Il divieto di deteriorare i siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie animali sottoposte a protezione rigorosa non è subordinato al rischio di impatto negativo sulla conservazione di tale specie.
Ad affermare il principio è la Corte di Giustizia Ue la quale, in una sentenza depositata il 4 marzo 2021 (cause riunite C-473/19 e C-474/19), sottolinea la volontà del Legislatore dell'Unione di riconoscere ai siti di riproduzione e alle aree di riproduzione una protezione rafforzata contro gli atti che ne causano il deterioramento o la distruzione.
In tale ottica, il sistema di protezione rigorosa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 92/43/Ce, da un lato deve essere interpretato come facente riferimento anche agli atti di natura non intenzionale, dall'altro deve essere applicato indipendentemente dal numero di esemplari della specie interessati presenti nella zona interessata e, quindi, non può essere subordinato al rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione di tale specie.
La sentenza interpreta poi le lettere da a) a c) dello stesso articolo 12, riguardanti il divieto di catturare, uccidere, perturbare o raccogliere deliberatamente le uova di tali specie nell’ambiente naturale, evidenziando come, tra l'altro, la protezione offerta da tale disposizione non cessi di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente. (AG)

 

N.d.R.: il testo della presente sentenza è pubblicato nella sua "versione provvisoria" come diramata dalla Corte di Giustizia Ue nelle more della diffusione di quella definitiva.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 4 marzo 2021, cause riunite C-473/19 e C-474/19

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/Cee – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/Ce – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Silvicoltura – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Progetto di disboscamento definitivo – Sito ospitante specie protette