Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Acque
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 26 marzo 2021, n. 2561

Acque – Depurazione – Fanghi – Utilizzazione agronomica - Condizioni per l'utilizzazione - Dlgs 99/1992 – Soglie/limite applicabili per i metalli pesanti – Microinquinanti organici – Paraxilene – Applicazione da parte della P.a. della soglia/limite per i terreni – Titolo V, Parte IV del Dlgs 152/2006 – Portata anticipatoria del principio di precauzione ambientale all'attività amministrativa – Sussistenza – Ordinanza sindacale che impone sospensione operazioni di spandimento – Legittimità - Sussistenza

Se la disciplina ad hoc per i fanghi di depurazione destinati all'agricoltura non definisce una soglia/limite per una sostanza pericolosa, la P.a. può positivamente applicare quella relativa al "terreno".
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che, con la sentenza 26 marzo 2021, n. 2561, ha confermato la decisione di un Sindaco sardo di ordinare la sospensione dello spandimento agronomico di un carico di fanghi proveniente da un depuratore, a seguito di una valutazione basata sull'applicazione al parametro paraxilene - un microinquinante organico, nel caso specifico sversato incidentalmente da uno stabilimento circostante, non elencato negli allegati del Dlgs 99/1992 sul riutilizzo agronomico dei fanghi - della soglia/limite applicabile al terreno ai sensi del Titolo V alla Parte IV del Dlgs 152/2006, ovvero della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati.
Secondo il Consiglio di Stato, che intende dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale favorevole alla portata "anticipatoria" del principio di precauzione ambientale come stregua di riferimento per l’attività amministrativa, la scelta del Sindaco sardo, bocciata in primo grado dal Tar Sardegna (sentenza 562/2012) in quanto “sostanzialmente inappropriata ed eccessivamente cautelativa”, è invece esente da censure: respinto quindi il ricorso principale contro l'ordinanza comunale e gli atti collegati. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 26 marzo 2021, n. 2561