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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 29 aprile 2021, n. 11290

Rifiuti - Tassazione sui rifiuti urbani - Tariffa puntuale (Tarip) - Articolo 1, comma 668, legge 147/2013 - Natura tributaria - Insussistenza - Natura privastistica - Sussistenza Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza - Applicabilità dell'Iva - Sussistenza

Secondo la Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite la tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti comunale alternativa alla Tari, ha natura privatistica e la Giurisdizione in materia è del Giudice ordinario.
Chiamate a decidere sulla giurisdizione (Giudice tributario o Giudice ordinario) in merito a una controversia nata tra gestore del servizio rifiuti di un Comune lombardo e una impresa destinataria della fattura per il servizio, le Sezioni Unite civili della Cassazione con la ordinanza 29 aprile 2021, n. 11290 hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario avendo la tariffa corrispettiva natura privatistica, analogamente alla"vecchia" Tia2 (tariffa integrata ambientale ex articolo 238, Dlgs 152/2006).
Oltre al"nomen iuris" – tariffa corrispettiva - che il Legislatore dà al prelievo (vedi articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013), la natura privatistica è data dal fatto - secondo la Suprema Corte - che la norma primaria citata, nello stabilire che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con proprio regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, al posto della Tari, va intesa nel senso di considerare tale tariffa corrispettiva in termini alternativi alla tassa sui rifiuti (Tari), di cui invece è pacifica la natura tributaria. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 29 aprile 2021, n. 11290