Sentenza Tar Lombardia 7 aprile 2021, n. 896
Acque - Lombardia - Programma regionale per la protezione delle acque da inquinamento da nitrati - Articolo 92 del Dlgs n. 152/2006 - Dgr Lombardia 2 marzo 2020, n. XI/2893 - Verifica di assoggettabilità a Vas - Articolo 6, comma 3, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di esclusione dalla Vas - Ragioni - Aggiornamento del Programma precedente - Modifiche minori - Interventi su aspetti del Programma precedente già sottoposto a Vas e che non comportano conseguenze ambientali eccedenti a quelle già valutate - Articolo 12, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Programma d'azione nitrati della Lombardia 2020-2023 - Previsione di un criterio di efficienza dell'azoto pari ad "1" uguale per tutti i fertilizzanti - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Mancanza di adeguata istruttoria e supporto di dati scientifici che giustifichino la scelta - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato 28 marzo 2022, n. 2241.
Legittima la scelta della Lombardia di non sottoporre a valutazione ambientale strategica il Programma d';azione nitrati 2020-2023 perché il nuovo modifica aspetti "minori" di quello precedente già sottoposto a Vas.
Il Tar Lombardia nella sentenza 7 aprile 2021, n. 896 ha respinto le doglianze dei ricorrenti che chiedevano l';annullamento del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 2020-2023 (Dgr Lombardia 2 marzo 2020, n. XI/2893) in quanto la Regione aveva deciso, dopo uno "screening" (verifica di assoggettabilità), di non sottoporlo a Vas con la ragione che sostanzialmente replicava il Piano precedente già sottoposto a valutazione ambientale strategica.
Scelta legittima secondo il Tar. Siamo infatti in presenza delle cosiddette "modifiche minori" al Programma (articolo 6, Dlgs 152/2006): la Regione ha fatto un upgrade del Piano precedente, già sottoposto a Vas e le modifiche di alcuni aspetti del Programma non comportano conseguenze sulle componenti ambientali eccedenti a quelle già valutate sub Programma precedente. Le modifiche minori non vanno intese in senso geografico ma più contenutistico, pertanto può esservi il caso che una modifica di Piano abbracci un ambito esteso ma non determini danni potenziali all';ambiente. Bocciata invece, per mancanza di adeguata motivazione e in contrasto con dati scientifici, esclusivamente la parte del Programma nitrati che assegna il valore "1" al coefficiente di efficienza dell';azoto relativo all';apporto dei fertilizzanti disciplinati nel Programma d';azione (allegato 10 dell';allegato A, pagine 81 e 82, e Tabella 1 di pagina 82). (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 7 aprile 2021, n. 896
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