Sentenza Consiglio di Stato 28 marzo 2022, n. 2241
Acque - Lombardia - Programma regionale per la protezione delle acque da inquinamento da nitrati - Articolo 92 del Dlgs 152/2006 - Dgr Lombardia 2 marzo 2020, n. XI/2893 - Verifica di assoggettabilità a Vas - Articolo 6, comma 3, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di esclusione dalla Vas - Ragioni - Aggiornamento del Programma precedente - Modifiche minori - Interventi su aspetti del Programma precedente già sottoposto a Vas e che non comportano conseguenze ambientali eccedenti a quelle già valutate - Articolo 12, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Linee guida per la protezione delle acqua da nitrati nelle zone vulnerabili - Previsione di un criterio di efficienza dell'azoto pari ad "1" uguale per tutti i fertilizzanti - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Adeguata istruttoria e supporto di dati scientifici che giustifichino la scelta - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza riforma la sentenza Tar Lombardia 7 aprile 2021, n. 896.
Dal Consiglio di Stato è arrivata la piena legittimità del Programma d'azione regionale nitrati 2020-2023 della Regione Lombardia in riforma del giudizio di primo grado.
In particolare la sentenza del Consiglio di Stato 28 marzo 2022, n. 2241 ha riformato, ribaltandone il giudizio, il Tar Lombardia 7 aprile 2021, n. 896 che aveva annullato la Dgr 2 marzo 2020, n. XI/2893 esclusivamente nella parte in cui assegna il valore "1" al coefficiente di efficienza dell'azoto relativo all'apporto dei fertilizzanti disciplinati nel Programma d'azione nitrato 2020-2023 (allegato 10 dell'allegato A, pagine 81 e 82, e Tabella 1 di pagina 82).
Legittimo per i Giudici del Consiglio di Stato il comportamento della Regione che ha dettato una specifica disciplina che, da un lato, estende ai correttivi del pH dei terreni, quali i gessi di defecazione, le norme in materia di utilizzazione agronomica di concimi azotati e ammendanti organici e, dall'altro, prevede uno specifico criterio di efficienza dell'azoto, pari a 1, per tutti i fertilizzanti, tra cui i correttivi medesimi. La Regione, affermano i Giudici ha rispettato il quadro normativo di riferimento (direttiva nitrati 91/676/Cee e Dlgs 152/2006), non ha trascurato i dati scientifici e tecnici disponibili, né si è posta in contrasto con il valore agronomicamente reale dei fertilizzanti, disciplinati nel Programma d'azione. Pertanto l'atto regionale non presenta quei vizi di illogicità e incongruità, o travisamento dei fatti né macroscopici difetti di istruttoria o la mancanza di idonea motivazione che ne giustificano l'annullamento da parte del Giudice.
Si segnala che la Regione decreto dirigenziale 19 dicembre 2021, n. 17696, in seguito ai rilievi del Tar, aveva deciso di ripristinare il precedente valore 0,5 (al posto di "1") del coefficiente di efficienza relativamente ai fertilizzanti organici. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 28 marzo 2022, n. 2241
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: