Sentenza Consiglio di Stato 7 maggio 2021, n. 3597
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Verifica di assoggettabilità a Via (screening) - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di esclusione dalla Via - Contenuto - Prescrizioni ambientali - Rigoroso rispetto ai fini dell'autorizzazione ambientale del progetto - Sussistenza - Compito dell'Amministrazione - Verifica del rispetto delle prescrizioni - Monitoraggio - Articolo 28, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Principio di precauzione - Articolo 191, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 301, Dlgs 152/2006 - Presunzione sul rispetto del principio - Osservanza della disciplina normativa della Via - Sussistenza - Superamento della presunzione - Rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici - Esclusione
Le "prescrizioni" contenute nel provvedimento di "screening" che esclude un progetto dalla valutazione di impatto ambientale (Via) vanno rigorosamente osservate dal proponente e "monitorate" dalla P.a..
Il Consiglio di Stato nella sentenza 7 maggio 2021, n. 3597 ha evidenziato come nel provvedimento di esclusione alla Via fossero riportate delle prescrizioni ambientali a carico dell'impresa non ottemperando le quali il progetto non potrebbe essere legittimamente autorizzato dal punto di vista ambientale. Compito della P.a., ricordano i Giudici, quello di monitorare, ai sensi dell'articolo 28, Dlgs 152/2006 il rispetto delle prescrizioni ambientali. È legittimo dunque il procedimento che ha portato al rilascio del provvedimento di esclusione dalla Via, in esito ad un procedimento di "screening" ex articolo 19, Dlgs 152/2006, per un impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto in Puglia.
Quanto al rispetto del principio di precauzione, lamentato dai ricorrenti contro il provvedimento di esclusione dalla Via, per il Consiglio di Stato il principio in esame non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata. Per i Magistrati amministrativi la disciplina sulla Via ex Dlgs 152/2006 è interamente ispirata al principio di precauzione, pertanto la sua osservanza equivale ad una presunzione in merito al rispetto di quel principio. Una presunzione che non può essere superata dall'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 7 maggio 2021, n. 3597
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