Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Dl 18 maggio 2021, n. 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19

N.d.R.: il presente decreto-legge è stato abrogato dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 a decorrere dal 22 giugno 2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

Con comunicato pubblicato sulla Gu 19 luglio 2021 n. 171 è stato dato atto della intervenuta abrogazione del presente Dl e quindi della sua mancata conversione in legge.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65

(Gu 18 maggio 2021 n. 117)

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del 12 maggio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Limiti orari agli spostamenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.

4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Articolo 2

Attività dei servizi di ristorazione

(omissis)

Articolo 3

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

(omissis)

Articolo 4

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

(omissis)

Articolo 5

Eventi sportivi aperti al pubblico

(omissis)

Articolo 6

Impianti nei comprensori sciistici

(omissis)

Articolo 7

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

(omissis)

Articolo 8

Parchi tematici e di divertimento

(omissis)

Articolo 9

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

(omissis)

Articolo 10

Corsi di formazione

(omissis)

Articolo 11

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

(omissis)

Articolo 12

Linee guida e protocolli

(omissis)

Articolo 13

Disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;

b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti Covid-19 e determina la collocazione delle Regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.";

c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole "in un livello di rischio o" sono soppresse;

d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole "in un livello di rischio o scenario" sono sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";

e) al comma 16-quater, le parole "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies";

(omissis)

h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

"16-septies. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) 'Zona gialla': le Regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) 'Zona arancione': le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) 'Zona rossa': le Regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid-19 è superiore al 30 per cento.".

2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le Regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Articolo 14

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19

(omissis)

Articolo 15

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 16

Disposizioni di coordinamento

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 1

2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note redazionali

1

Le misure adottate con Dpcm 2 marzo 2021 sono state successivamente modificate dall'ordinanza Min Salute 21 maggio 2021 e dall'ordinanza 29 maggio 2021