Sentenza Tar Valle d'Aosta 29 aprile 2021, n. 32
Rifiuti - Esercizio discarica per inerti - Autorizzazione ex articolo 10 del Dlgs 36/2003 e articolo 208 del Dlgs 152/2006 - Modifica autorizzazione con deroga ai valori limite di concentrazione sull'eluato per l'accettabilità in discarica di taluni rifiuti - Presentazione istanza per il rinnovo delle autorizzazioni ex articolo 208, comma 12, Dlgs n. 152 - Intervenuto decreto penale di condanna del rappresentante legale e direttore tecnico della società che gestisce la discarica per il reato ex articolo 256, commi 1-3 del Dlgs 152/2006 - Conseguente decreto di sequestro preventivo d'urgenza della discarica - Sospensione del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione con provvedimento regionale ex articolo 208 comma 9 - Legittimità - Sussistenza - Attesa esito fase cautelare del procedimento penale - Rilevanza - Principio di precauzione per garantire vita e salute - Prevalenza rispetto agli interessi economici sottesi al rinnovo dell'autorizzazione
Procedimento penale in corso e principio di precauzione legittimano la Regione a sospende l'iter per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti.
Così il Tar Valle d'Aosta con la sentenza del 27 aprile 2021 n. 32, decidendo sulla sospensione del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica fino alla conclusione della fase cautelare del procedimento penale per i reati di cui all'articolo 256, commi 1-3 del Dlgs 152/2006. La Regione ha esercitato il potere sospensivo ex articolo 208, comma 9 del medesimo decreto che consente l'interruzione dei termini entro cui chiudere il procedimento una sola volta e a seguito delle richieste istruttorie avanzate dal responsabile del procedimento stesso nei confronti del soggetto interessato. Nella specie la sospensione è connessa al decreto penale di condanna nei confronti del legale rappresentante e del direttore tecnico della società che gestisce la discarica (con deroga ai valori limite di concentrazione sull'eluato per alcuni rifiuti) e al decreto di sequestro preventivo della medesima.
Altresì, la Regione nel provvedimento di sospensione insieme all'esigenza di verificare il titolo all'immissione in possesso della discarica pone l'attenzione sulla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Rispetto agli interessi economici sottesi al rinnovo dell'autorizzazione, si fa dunque prevalere il principio di precauzione che obbliga le autorità competenti a prevenire potenziali rischi. (TG)
Tar Valle d'Aosta
Sentenza 29 aprile 2021, n. 32
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