Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 28 maggio 2021, n. 76

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 44/2021 - Stralcio

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento italiano

Legge 28 maggio 2021, n. 76

(Gu 31 maggio 2021 n. 128)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 2021

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato";

al comma 3, dopo le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1," sono inserite le seguenti: "del presente decreto,";

al comma 5, alinea, dopo le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", del presente decreto";

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020".

(omissis)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il Giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza".

(omissis)

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

(omissis)

Articolo 11-quater (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".

Alla rubrica del capo III, dopo le parole: "semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici" sono inserite le seguenti: "e dei corsi di formazione iniziale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni urgenti".