Legge 28 maggio 2021, n. 76
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 44/2021 - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 28 maggio 2021, n. 76
(Gu 31 maggio 2021 n. 128)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 maggio 2021
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato";
al comma 3, dopo le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1," sono inserite le seguenti: "del presente decreto,";
al comma 5, alinea, dopo le parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", del presente decreto";
al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020".
(omissis)
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Articolo 3-bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il Giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza".
(omissis)
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
Articolo 11-quater (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".
Alla rubrica del capo III, dopo le parole: "semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici" sono inserite le seguenti: "e dei corsi di formazione iniziale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni urgenti".