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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 maggio 2021, n. 19986

Scarico di acque reflue in violazione dei limiti stabiliti dall'Aia – Reato – Articolo 29-quattuordecies, comma 3, lettera a), Dlgs 152/2006 – Blocco dell'impianto per inclemenza atmosferica, guasti meccanici o comportamenti irregolari dei dipendenti – Prevedibilità – Non punibilità del reato per caso fortuito o forza maggiore (N.d.r.: articolo 45, C.p.) – Insussistenza – Contravvenzioni ambientali – Assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente – Procedura di estinzione di cui alla Parte VI-bis del Dlgs 152/2006 – Previsione di un obbligo a carico degli organi di vigilanza o di polizia giudiziaria di impartire le prescrizioni che consentono l'estinzione del reato – Insussistenza – Improcedibilità penale in conseguenza del mancato espletamento della procedura di estinzione – Insussistenza

Il verificarsi di guasti tecnici all'impianto aziendale, in quanto prevedibile, non configura un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore tale da escludere la punibilità dell'inquinamento ambientale derivato.
A ricordare il principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 19986/2020, con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un'azienda condannato dal Tribunale di Treviso per aver violato l'Aia (in particolare, per aver superato i limiti di scarico delle acque reflue ex Dlgs 152/2006).
La rottura della condotta di un impianto che causi la fuoriuscita dallo stesso di acque reflue, sottolinea la Suprema Corte, così come altre evenienze legate a inclemenze atmosferiche (pioggia abbondante o freddo intenso) o a comportamenti irregolari dei dipendenti, non possono essere considerati fattori imprevedibili e quindi giustificare, ai sensi dell’articolo 45 C.p., la non punibilità del fatto per caso fortuito o forza maggiore.
La Corte, sotto altro aspetto, approfitta del caso per ribadire anche l'inesistenza di una sorta di "diritto" all'estinzione della contravvenzione ambientale ex Parte sesta-bis del Dlgs 152/2006, visto che tale disciplina non prevede alcun obbligo degli organi accertatori di impartire le prescrizioni che consentano al contravventore di far estinguere il reato. Il mancato espletamento della procedura di estinzione, in ogni caso, non può impedire la procedibilità dell'azione penale. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 maggio 2021, n. 19986