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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 9 giugno 2021, n. 374

Danno ambientale e bonifiche - Discarica di rifiuti (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Inquinamento del sito - Superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc) - Provvedimento della Provincia che ordina al responsabile dell'inquinamento di provvedere a bonifica e messa in sicurezza - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Motivazione generica che non consente di identificare gli elementi che presentano valori superiori alle Csc - Illegittimità - Sussistenza - Effetti della indicazione generica - Imposizione al gestore della discarica di una caratterizzazione integrale del sito per ricercare ipotetici fattori inquinanti che invece compete alle Amministrazioni - Illegittimità - Sussistenza

L'ordinanza della Provincia che impone al gestore di un sito di effettuare interventi di bonifica e messa in sicurezza non deve essere generica sul superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc).
Lo ha ricordato il Tar Lazio che con la sentenza 9 giugno 2021, n. 374 ha annullato l'ordinanza di una Provincia che ai sensi dell'articolo 244, comma 2, Dlgs 152/2006 imponeva alla società proprietaria dell'area in cui sorge una discarica di rifiuti di effettuare i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito. Il provvedimento individuava la società quale responsabile d'inquinamento nel sito, assumendo che "uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione".
Troppo generica per i Giudici la motivazione dell'ordinanza che non consente di identificare gli elementi che presentano valori superiori alle concentrazioni soglia contaminazione (che legittimano l'intervento della Provincia ex articolo 244, Dlgs 152/2006). In tal modo viene elusa la finalità della norma, indirizzata ad accollare al responsabile dell'inquinamento le attività necessarie di bonifica e di ripristino ambientale con eliminazione degli elementi inquinanti già riscontrati da un Ente pubblico. La genericità del rilievo nell'ordinanza provinciale impone invece al gestore della discarica una caratterizzazione integrale del sito, con attività di ricerca di ipotetici fattori inquinanti che invece compete alle Amministrazioni. (FP)

 

N.d.R.: la sentenza 374/2021 è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 28 agosto 2024, n. 7274.

Tar Lazio

Sentenza 9 giugno 2021, n. 374