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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 giugno 2022, n. 4826

Sito inquinato - Bonifica spontanea da parte del proprietario (articolo 245 del Dlgs 152/2006) - Diritto di rivalsa sul responsabile della contaminazione (N.d.R.: articolo 253 del Dlgs 152/2006) - Condizioni - Rispetto della procedura amministrativa prevista dalla legge per la bonifica (articoli 242 e ss. del Dlgs 152/2006) - Necessità - Sussistenza - Identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte dell'autorità amministrativa - Necessità - Insussistenza - Principio "Chi inquina paga" - Responsabilità a titolo di dolo o colpa - Anche in caso di contaminazione risalente nel tempo, cd. contaminazioni storiche (articolo 242 del Dlgs 152/2006) - Sussistenza

Il proprietario di un sito inquinato che provveda spontaneamente alla bonifica dell'area ha un diritto (condizionato) di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione per le spese sostenute.
Con sentenza 4826/2022 il Consiglio di Stato torna sull'ambito applicativo della responsabilità per inquinamento ambientale ricordando che, in virtù del principio di derivazione europea "chi inquina paga", gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale sono addossati sull'autore della contaminazione, a titolo di dolo o colpa. Il Collegio chiarisce sul punto che nel caso in cui il proprietario dell'area inquinata assuma volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (articolo 245 del Dlgs 152/2006) lo stesso avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge per la bonifica "ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa".
Il Consiglio di Stato respinge nella specie il ricorso presentato da una società per azioni, proprietaria di un sito inquinato calabrese, a cui l'Amministrazione aveva imposto interventi di bonifica. Tutto ciò, a parere della ricorrente, sulla base di una mera responsabilità da posizione (senza alcun accertamento sugli effettivi responsabili dell'inquinamento) e senza tener conto dell'attivazione spontanea da parte della società di alcune iniziative di bonifica ("per mero spirito di responsabilità sociale e di collaborazione con gli Enti competenti"). (IM)

Consiglio di Stato

Sentenza 14 giugno 2022, n. 4826