Sentenza Tar Marche 23 giugno 2021, n. 498
Autorizzazione integrata ambientale - Impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi - Procedimento di riesame dell'Aia - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Assoggettamento alle disciplina Seveso III - Obblighi di notifica - Articolo 13, Dlgs 105/2015 - Quantitativo di sostanze che si possono detenere senza ricadere negli obblighi della Seveso III - Riferimento non solo alla presenza reale ma anche alla presenza "prevista" di sostanze pericolose - Determinazione delle sostanze "previste" - Riferimento alla capacità dell'impianto indicata dall'autorizzazione integrata ambientale o ad altro titolo autorizzatorio - Legittimità - Sussistenza - Individuazione dei quantitativi previsti affidata all'autodeterminazione del gestore - Esclusione
N.d.R.: si veda la sentenza del Consiglio di Stato 25 gennaio 2022, n. 490.
Il quantitativo di sostanze pericolose che fanno scattare la disciplina Seveso III va calcolato non su quelle realmente presenti ma sulla capacità totale dell'impianto indicata nel titolo autorizzatorio.
Così il Tar Marche nella sentenza 23 giugno 2021, n. 498. La questione riguardava un impianto trattamento rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi che, nell'ambito di un procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006, si vedeva diffidato a presentare, ai sensi della disciplina Seveso III (Dlgs 105/2015), la notifica prevista dall'articolo 13 e il rapporto di sicurezza ex articolo 15. A differenza della disciplina della Seveso II, la disciplina Seveso III sugli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose fa scattare l'assoggettamento agli obblighi relativi non solo con riferimento al superamento dei quantitativi di sostanze pericolose realmente presenti in stabilimento ma anche per quelle "previste", cioè quella imposte all'impianto da limiti materiali e/o legali.
Per la determinazione delle sostanze "previste", affermano i Giudici marchigiani, il riferimento è, quindi, quello connesso alla capacità dell'impianto prevista dall'Aia o da altra autorizzazione e non può certo farsi riferimento a una autodeterminazione del gestore dell'impianto. (FP)
Tar Marche
Sentenza 23 giugno 2021, n. 498
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