Sentenza Consiglio di Stato 20 settembre 2022, n. 8113
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose ex Dlgs 105/2015 (Seveso III) - Stabilimento adibito all'attività di zincatura a caldo di manufatti metallici - Granella di zinco ottenuta mediante attività di trattamento/recupero delle ceneri schiumate - Qualifica come sostanza pericolosa ai sensi dell’articolo 3, Dlgs 105/2015
La pericolosità di una sostanza ai fini dell'applicazione del Dlgs 105/2015 (Seveso III) sul rischio di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, prescinde da fatto che tale sostanza sia o meno un "rifiuto".
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 20 settembre 2022, 8113 relativa alla vicenda concernente uno stabilimento industriale nelle Marche adibito all'attività di zincatura a caldo di manufatti metallici autorizzato con autorizzazione integrata ambientale (Aia). Oggetto di attenzione dei Giudici amministrativi la granella di zinco ottenuta mediante attività di trattamento/recupero consistente in frantumazione/vagliatura, con mulino rotativo, delle ceneri schiumate. L'accertamento della pericolosità di tale sostanza ai sensi della normativa Seveso III ex Dlgs 105/2015 prescinde dalla circostanza che tale sostanza, oggetto di esame, sia o meno qualificabile come "rifiuto".
Tale considerazione poggia sul fatto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), del Dlgs 105/2015, è qualificabile come "sostanza pericolosa" ogni sostanza – indicata nell'allegato 1 del medesimo Dlgs 105/2015 - presente "sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio". Irrilevante dunque che la sostanza citata (granella di zinco) sia qualificabile come rifiuto o come "non rifiuto" a seguito di recupero End of waste. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 20 settembre 2022, n. 8113
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