Sentenza Consiglio di Stato 1 luglio 2021, n. 5025
Rifiuti - Gestione rifiuti speciali - Piano provinciale rifiuti speciali Bolzano - Dgp 26 settembre 2017, n. 1028 - Applicazione del "criterio di prossimità" (gestione in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione dei rifiuti) - Articolo 182-bis e articolo 199, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Criterio di prossimità preso in considerazioni insieme ad altri criteri come la specializzazione dell'impianto - Legittimità - Sussistenza
Anche se è illegittimo vietare la gestione di rifiuti speciali da fuori Regione, ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti occorre considerare anche il principio di prossimità al luogo di produzione dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato (sentenza 1° luglio 2021, n. 5025) ha confermato il diniego della Provincia di Bolzano alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali basandosi sull'applicazione del principio di prossimità (come previsto dal Piano provinciale gestione rifiuti speciali ex Dgp) cioè la distanza dell'impianto dal luogo di produzione dei rifiuti. Dalla richiesta di autorizzazione non era infatti possibile ricavare la provenienza dei rifiuti che sarebbero stati trattati – se regionale o extraregionale - così da potere garantire l'applicazione del principio di prossimità. Contrariamente a quanto lamentava l'impresa, per i Giudici amministrativi il cd."criterio di prossimità" vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani (articoli 182-bis e 199, Dlgs 152/2006).
La Giurisprudenza Costituzionale nell'ammettere che il divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non vale per i rifiuti speciali ha affermato comunque che l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare. E la Giurisprudenza amministrativa ha precisato che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità. Pertanto, anche se è illegittimo prevedere il divieto di trattamento di rifiuti speciali extraregionali, è ammissibile che un Piano rifiuti possa prevedere anche l'utilizzo del criterio di prossimità insieme ad altri criteri per valutare l'autorizzazione di un impianto, nell'ottica di limitare il più possibile la circolazione dei rifiuti. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 1 luglio 2021, n. 5025
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