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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 6 luglio 2021, n. 5158

Rifiuti urbani - Impianti di smaltimento privati - Tariffa di conferimento stabilita dalla Regione - Delibera regionale che stabilisce lo scomputo dai costi della quota di finanziamento pubblico ricevuta per la costruzione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile - Finalità - Evitare ogni possibile forma di extra-profitto dell'impianto privato - Articolo 16, comma 1, Lr Emilia-Romagna 23/2011 - Costi impianti imputati alla tariffa dovuta dagli utenti tenendo conto dei costi effettivi e "considerando anche gli introiti" - Possibile violazione delle competenze statali in materia di ambiente - Articolo 117, comma 2, lettera s), Costituzione - Possibile surrettizia prestazione patrimoniale imposta  in assenza di potestà tributarie regionali - Articoli 23, 117, comma 2, lettera e) e 119, comma 2, Costituzione – Questione di legittimità costituzionale – Sussistenza

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della Lr Emilia-Romagna che scomputa dalla tariffa rifiuti il finanziamento pubblico agli impianti di smaltimento privati che producono energia verde.
La decisione del Consiglio di Stato (sentenza non definitiva 7 luglio 2021, n. 5158) arriva nell'ambito di una vertenza avente ad oggetto due delibere con cui la Regione Emilia-Romagna, nel determinare il corrispettivo per i soggetti privati gestori degli impianti di smaltimento dei Rsu, ha stabilito che dai costi complessivi per lo smaltimento sostenuti dal titolare dell'impianto, base di partenza per il calcolo del corrispettivo, devono essere scomputati sia la quota di finanziamento pubblico a fondo perduto di cui hanno (eventualmente) ab origine beneficiato gli impianti in quanto produttori di energia da fonte rinnovabile, sia la quota del capitale progressivamente ammortizzato.
Così facendo, la Regione intende escludere ogni possibile forma di "extra-profitto" dell’impianto privato traslando tali vantaggi, pro quota, dal gestore dello stesso all'utenza complessivamente intesa.
Il Consiglio di Stato, prima di decidere definitivamente sulla legittimità delle due delibere, ha deciso di rimettere alla Consulta una questione di legittimità costituzionale della norma "madre" regionale (articolo 16, comma 11, Lr 23/2011) per possibile violazione delle competenze statali in materia di ambiente sancite dalla Costituzione (la norma "devierebbe" i benefici economici che la disciplina Fer statale riconosce agli impianti) e in quanto surrettizia "prestazione patrimoniale imposta" in assenza di potestà tributarie regionali. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 6 luglio 2021, n. 5158