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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 26 luglio 2021, n. 5535

Rifiuti - Combustibili solidi secondari (Css) - Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) - Requisiti generali - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Regolamento attuativo di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per alcune tipologie di Css - Dm 14 febbraio 2013, n. 22 - Ricorso per annullamento - Rifiuti ammessi ai sensi dell'articolo 6, Dm 22/2013 - Difetto di istruttoria - Insussistenza - Modalità semplificate di controllo dei requisiti di specificazione - Conformità al principio di proporzionalità - Ragionevolezza - Sussistenza

Il Consiglio di stato ha riformato la sentenza del 2017 con cui il Tar del Lazio aveva annullato parte delle disposizioni sulle verifiche di conformità contenute nel regolamento Minambiente 22/2013.
Il Giudice amministrativo di secondo grado (sentenza 5535/2021) ha così definitivamente respinto il ricorso presentato da un'associazione ambientalista per l'annullamento del decreto MinAmbiente 14 febbraio 2013, n. 22 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di Css.
Secondo il Consiglio di Stato, anche la modulazione "semplificata" dei controlli a regime dei requisiti di specificazione in sede di emissione della dichiarazione di conformità di cui al comma 6 dell'articolo 8 del Dm 22/2013, unica disposizione del regolamento annullata per irragionevolezza - laddove prevede che il singolo lotto possa essere qualificato diversamente dai sottolotti che lo costituiscono - dal Tar del Lazio con la sentenza 4226/2017, "risulta essere stata disciplinata in maniera conforme al principio di proporzionalità".
L'argomentazione circa la necessità che i criteri Eow debbano necessariamente includere una lista tassativa di rifiuti ammessi, presentata da un'appellante, è stata parimenti respinta dal CdS ("non risponde ad alcuna disposizione normativa, né regola tecnica di settore fissata a livello europeo"). Il Giudice, confermando il giudizio del Tar in primo grado, ha così definitivamente respinto gli altri motivi di ricorso contro il regolamento incentrati sul difetto di istruttoria. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 26 luglio 2021, n. 5535