Sentenza Corte di Cassazione 23 luglio 2021, n. 28729
Sicurezza sul lavoro - Sostanze pericolose - Operazioni di scarico e stoccaggio di soda caustica in impianto di incenerimento - Infortunio di un lavoratore durante lo svuotamento del contenuto della autobotte - Rischio interferenziale ex articolo 26, Dlgs 81/2008 - Mancata elaborazione da parte del datore delle procedure operative per le operazioni di scarico di soda caustica - Mancata fornitura di accessori e dispositivi adeguati per le procedure di scarico - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza
Durante le operazioni di scarico e stoccaggio di sostanze pericolose in presenza di più titolari di una posizione di garanzia ciascun garante ha l'obbligo di impedire eventi lesivi. La Corte di Cassazione con sentenza 23 luglio 2021, n. 28729 ha precisato che ai fini dell'attività di coordinamento e cooperazione relativa al rischio interferenziale, ex articolo 26 Dlgs 81/2008, si deve tener conto della concreta interferenza e coesistenza (nel caso specifico operazioni di scarico e stoccaggio di sostanze pericolose) tra più organizzazioni, da cui deriva la posizione di garanzia dei diversi datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. I Giudici della Suprema Corte hanno inoltre chiarito che quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia sussiste anche in caso di mancato intervento da parte di altro soggetto anch'esso destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex articolo 41, C.p.. Nella fattispecie in oggetto la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile l'imputato lombardo che come datore di lavoro aveva omesso di far elaborare una procedura operativa per le operazioni di scarico di soda caustica presso un impianto di incenerimento (le cui pompe di funzionamento avevano dei difetti) e non aveva fornito accessori e dispositivi per le procedure di scarico. Tale omissione aveva causato un infortunio a un dipendente durante lo svuotamento del contenuto della autobotte composto da soda caustica presso un impianto di incenerimento. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 luglio 2021, n. 28729
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