Sentenza Tar Toscana 4 ottobre 2021, n. 1265
Danno ambientale e bonifiche - Bonifica di un sito inquinato - Articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006 - Obbligo di bonifica - Assunzione spontanea da parte di un soggetto estraneo all'inquinamento - Definizione dell'obbligo nell'ambito di un rapporto contrattuale con un Comune - Violazione del principio "chi inquina paga" - Esclusione - Sussistenza
L'assunzione spontanea di un obbligo di bonifica di un sito inquinato da parte di chi non è responsabile dell'inquinamento non viola il principio "chi inquina paga" che collega l'autore dell'inquinamento all'obbligo di bonifica.
Lo ha ricordato il Tar Toscana nella sentenza 4 ottobre 2021, n. 1265 in relazione agli obblighi di bonifica di un'area inquinata da un Consorzio in seguito a una convenzione con un Comune. Il Consorzio – non responsabile dell'inquinamento - lamentava l'invalidità dell'obbligazione assunta (di cui chiedeva la dichiarazione di nullità o annullabilità) o comunque la inefficacia della stessa a causa della contrarietà a legge dell'obbligo medesimo. Il ricorrente sosteneva infatti avere appreso come fosse stato il Comune responsabile dell'inquinamento e ad esso spettasse, in virtù del principio "chi inquina paga" l'obbligo di bonifica.
Per il Tar però tale principio, ex articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006 riguarda l'operatività dell'obbligo ex lege di bonifica (a carico dei responsabili dell'inquinamento) ma non può configurarsi in capo al soggetto incolpevole estraneo all'inquinamento come il Consorzio nel caso di specie. Qui non siamo di fronte a una imposizione coattiva di bonifica ma all'assunzione convenzionale di tale obbligo, nel quadro di un rapporto tra le parti da cui scaturiscono obblighi e benefici. Pertanto, in disparte del fatto che la responsabilità del Comune non è stata provata in modo certo, l'obbligo non può ritenersi illegittimo per violazione del principio "chi inquina paga", giacché assunto da parte di soggetto che ben sapeva di non aver causato l'inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio per tale soggetto derivanti dalla convenzione. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 4 ottobre 2021, n. 1265
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