Sentenza Consiglio di Stato 17 agosto 2023, n. 7794
Danno ambientale e bonifiche - Albo nazionale gestori ambientali - Iscrizione alla Categoria 9, Classe A (N.d.R.: articolo 8, Dm 120/2014) - Presupposti - Svolgimento di attività di bonifica ex articolo 240, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Svolgimento di attività di "ripristino o ripristino ambientale" ex articolo 240, comma 1, lettera q), Dlgs 152/2006 - Diversità rispetto alla attività di bonifica - Sussistenza - Diniego di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 9, Classe A - Legittimità - Sussistenza
Ai fini dell'iscrizione nella apposita Categoria dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'attività di bonifica è diversa da quelle di "ripristino e ripristino ambientale" ex articolo 240, Dlgs 152/2006.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 17 agosto 2023, n. 7794 confermando la legittimità dei provvedimenti dell'Albo gestori ambientali che avevano negato a un'impresa l'iscrizione all'Albo per la categoria 9 classe A, riconoscendola invece soltanto per la classe B. Ai fini dell'inquadramento della fattispecie, evidenziano i Giudici amministrativi sono dirimenti le definizioni del Dlgs 152/2006, articolo 240, laddove per bonifica si intendono "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)".
Una attività ben diversa da altri interventi come il "ripristino e il ripristino ambientale" (articolo 240, comma 1, lettera q), Dlgs 152/2006), qualificandoli come "gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici".
Pertanto solo nel caso di interventi di bonifica propriamente detti sarà ammessa l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 9, classe A. Non avendo l'impresa fornito dimostrazione che gli interventi da porre in essere rientravano nella "bonifica", risulta legittimo il diniego di iscrizione da parte dell'Albo gestori ambientali. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 17 agosto 2023, n. 7794
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