Sentenza Tar Toscana 7 ottobre 2021, n. 1275
Rifiuti - Impianto di recupero rifiuti - Autorizzazione in via semplificata - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Modifica sostanziale dell'impianto - Verifica di assoggettabilità a Via - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Esiti - Esclusione dalla Via con prescrizioni - Rifiuti destinati a produrre fertilizzanti - Prescrizione che richiede che il cascame di lana inviato al riutilizzo come ammendante/fertilizzante sia costituito solo da lana senza possibilità in ingresso di fibre sintetiche - Legittimità - Sussistenza - Rispondenza alle indicazioni tecniche del Dm 5 febbraio 1998, suballegato 1 dell'allegato 1, punto 18.2 - Sussistenza
L'autorizzazione al recupero semplificato di rifiuti che nelle prescrizioni aderisce al contenuto "tecnico" del Dm 5 febbraio 1998, è pienamente legittima.
Così si è espresso il Tar Toscana nella sentenza 7 ottobre 2021, n. 1275 relativa ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19, Dlgs 152/2006 che nell'escludere dalla valutazione ambientale una modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti (autorizzato in via semplificata ex articolo 216, Dlgs 152/2006) aveva previsto alcune prescrizioni tra le quali quella che il cascame di lana inviato al riutilizzo come ammendante/fertilizzante sia effettivamente costituito esclusivamente da lana o da altre fibre di origine animale.
L'impresa contestava la prescrizione ritenendo di potere utilizzare residui della lavorazione della lana contenenti anche fibre sintetiche, sostenendo che non è vero che l'attività di recupero che svolge debba essere vincolata all'assoluto rispetto delle caratteristiche descritte nel suballegato 1 dell'allegato 1 al Dm 5 febbraio 1998, poiché le caratteristiche lì riportate riguardano i rifiuti che entrano nel processo di recupero e non i prodotti che dallo stesso escono, che sarebbero soggetti alle norme tecniche del Dlgs 75/2010 sui fertilizzanti. Per il Tar invece il punto 18.2 dell'allegato 1, suballegato 1 del Dm 5/2/1998 non prevede la possibilità che i rifiuti avviati a recupero possano contenere altro che "scarti, peluria e pelucchi di lana". La prescrizione regionale contestata non è allora in contrasto con la normativa e si può giustificare in un'ottica di prevenzione del rischio di danni all'ambiente. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 7 ottobre 2021, n. 1275
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