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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 20 novembre 2018, n. 1098

Valutazione di impatto ambientale - Procedimento di Via - Modifica di impianto di eliminazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Nuova linea impiantistica di sublimazione molecolare organica - Provvedimento negativo di compatibilità ambientale - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Potere di valutazione dell'Amministrazione procedente - Natura - Mero giudizio tecnico - Esclusione - Presenza di rilevanti elementi di discrezionalità amministrativa - Legittimità - Sussistenza - Sindacato del Giudice amministrativo - Solo in caso di manifesta illogicità o del travisamento dei fatti - Sussistenza

La Via negativa ex Dlgs 152/2006 su una modifica di un impianto di eliminazione e recupero rifiuti è parere tecnico espressione di ampio potere discrezionale della P.A. non sindacabile dal Giudice.
Così si è espresso il Tar Lombardia nella sentenza 20 novembre 2018, n. 1098 avente ad oggetto una Via relativa a una serie di modifiche sostanziali di un impianto di eliminazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi situato nel bresciano. La Regione nel dare via libera ad alcune delle modifiche proposte, dava invece parere negativo su una linea impiantistica, a carattere innovativo, di sublimazione molecolare organica. La società ricorrente lamentava l'opinabilità delle valutazioni della Commissione regionale Via che aveva valutato anche l'efficienza energetica del processo e la conseguente fattibilità dello stesso, non solo l'impatto ambientale.
Per il Tar però, il Giudice amministrativo, nel valutare gli apprezzamenti tecnici opinabili compiuti dalla Amministrazione pubblica, non può sovrapporre la sua valutazione opinabile a quella compiuta dalla pubblica Amministrazione competente, a meno che non emergono profili di palese erroneità o inattendibilità. Diversamente ragionando, verrebbe a determinarsi un'inappropriata sostituzione ad un giudizio opinabile (quello della Commissione Via) di un giudizio (espresso in sede di controllo giurisdizionale) altrettanto incerto e opinabile, trasmodando il sindacato giurisdizionale in una valutazione di merito preclusa al Giudice.

Tar Lombardia

Sentenza 20 novembre 2018, n. 1098