Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 19 ottobre 2021, n. 7007

Discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi – Criteri costruttivi e gestionali – Allegato I, Dlgs 36/2003 – Barriera di confinamento artificiale quale entità costitutiva propria – Sussistenza – Idoneità a sostituire la barriera geologica naturale ove assente – Insussistenza – Distanza minima della discarica dai centri abitati – Calcolo dal perimetro della discarica e non dal bordo vasca – Legittimità – Sussistenza

La barriera di confinamento artificiale delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo il Consiglio di Stato, è una "entità costitutiva propria" che non può sostituire la barriera geologica.
Tale interpretazione, argomenta il Consiglio di Stato nella sentenza 7007/2021, è stata ribadita dal recente Dlgs 121/2020 di recepimento del "pacchetto economia circolare" Ue che ha aggiornato i criteri costruttivi e gestionali  per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’allegato I del "Tu Discariche" (Dlgs 36/2003).
Il CdS ha bocciato l’esegesi prospettata dalla Provincia di Biella, secondo la quale la barriera di confinamento artificiale “altro non sarebbe se non la sostituzione della barriera geologica naturale ove assente”, come previsto per le discariche di rifiuti inerti.
A causa della riscontrata inidoneità di misure di protezione atte ad escludere rischi di inquinamento della falda freatica sottostante alle due discariche, il Giudice ha così confermato l’annullamento di alcuni provvedimenti adottati della Provincia ricorrente, aventi ad oggetto l’ampliamento di due discariche esistenti e funzionanti. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 19 ottobre 2021, n. 7007