Regolamento Commissione Ue 2021/1929/Ue
Modifica al regolamento n. 142/2011/Ue per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento 8 novembre 2021, n. 2021/1929/Ue
(Guue 9 novembre 2021 n. L 394)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/20021, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione2 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti derivati, compresi i fertilizzanti organici e gli ammendanti.
(2) L'allegato XIV, capo V, del regolamento (Ue) n. 142/2011 stabilisce norme per le esportazioni, tra l'altro, di stallatico trasformato. Lo stallatico trasformato può essere utilizzato come componente per escludere l'uso successivo di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 come mangimi. Le norme sull'esportazione di stallatico trasformato dovrebbero essere modificate per consentire l'esportazione di stallatico trasformato usato come componente di miscelazione in farine di carne e ossa di materiali di categoria 2.
(3) L'esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e di ossa di materiali di categoria 2 dovrebbe essere autorizzata, senza il trasporto previsto all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 1069/2009, qualora l'uso di tali fertilizzanti organici e ammendanti come mangimi sia escluso a causa della loro composizione o del loro imballaggio. I fertilizzanti organici e gli ammendanti dovrebbero essere miscelati con stallatico trasformato o altri componenti prescritti per escluderne l'uso successivo come mangimi. È opportuno stabilire norme per l'esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (Ue) n. 142/2011.
(4) L'allegato VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura per i fertilizzanti organici e gli ammendanti immessi sul mercato dell'Unione. In caso di esportazione verso paesi terzi, l'etichettatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di destinazione.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (Ue) n. 142/2011.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato XIV, capo V, del regolamento (Ue) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2021
Allegato
La tabella dell'allegato XIV, capo V, del regolamento (Ue) n. 142/2011, è così modificata:
a) la riga 1 è sostituita dalla seguente:
|
"1 |
Stallatico trasformato; |
I seguenti prodotti derivati devono essere conformi almeno alle condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e): |
b) è aggiunta la seguente riga 4:
|
"4 |
Fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2. |
I fertilizzanti organici e gli ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 di cui all'allegato XI, capo II, sezione 1, punti 1, 2, 3 e 5, che soddisfano i requisiti ivi previsti, imballati in pacchi pronti alla vendita di peso uguale o inferiore a 50 kg per l'uso da parte dell'utente finale con un tenore: |
Note ufficiali
Gu L 300 del 14 novembre 2009, pag. 1.
Regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Gu L 54 del 26 febbraio 2011, pag. 1).