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Acque
Normativa Vigente

Lr Sicilia 15 maggio 1986, n. 27

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Modifiche alla Lr 39/1977 - Stralcio

1) N.d.R.: Si riporta il testo vigente e coordinato con tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo.

Sono inserite:

in modo statico (ossia non evidenziabili nel testo), le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:

- Lr 30 dicembre 1986, n. 36
- Lr 15 maggio 1991, n. 29
- Lr 10 agosto 1995, n. 58
- Lr 27 aprile 1999, n. 10

in modo dinamico (ossia evidenziabili nel testo), le modifiche indicate nel pannello che segue, sotto la voce "Questo provvedimento è stato modificato da:"

2) N.d.R.
: l'articolo 1, comma 3 della Lr 10 agosto 1995, n. 58 (Bur 10 agosto 1995 n. 41) stabilisce che "I Comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti, nonché quelli dotati di impianti in esercizio che debbano ancora adeguarsi alle prescrizioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, e attivano, ove mancante, almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.".

3) N.d.R.
: la Lr 4/2022 ha stabilito che i limiti dei parametri di "azoto totale" e "fosforo totale", riportati alla tabella 6 della presente legge 27/1986, sono modificati "conformemente ai parametri previsti nella Tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte terza al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". A causa delle disomogeneità dei testi dei provvedimenti in questione, la Redazione di Reteambiente ritiene tuttavia arbitrario procedere ad interventi redazionali di modifica.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Regione Sicilia

Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27

(Guue 17 maggio 1986 n. 25)

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni