Sentenza Tar Puglia 29 ottobre 2021, n. 1580
Acque reflue - Impianto di depurazione - Autorizzazione all'emissione in atmosfera dei gas provenienti dal depuratore ex articolo 269 Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Combustione del biogas proveniente dai reflui (fanghi di depurazione di liquami) - Applicabilità della disciplina sui rifiuti (Parte IV Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Necessità di ulteriore autorizzazione per la combustione del biogas - Sussistenza - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue - Qualificazione ex articolo 127 Dlgs 152/2006 - Qualificazione di rifiuti durante l'iter depurativo e al compimento dello stesso - Sussistenza
Il biogas destinato alla combustione proveniente dai reflui di un depuratore è soggetto alla disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del Codice ambientale, con conseguente necessaria apposita autorizzazione.
Così si è espresso il Tar Puglia con sentenza 1580/2021 chiamato a pronunciarsi sull'annullamento del provvedimento dirigenziale che, nell'autorizzare ex articolo 269 Dlgs 152/2006 le emissioni in atmosfera dei gas provenienti dal depuratore delle acque reflue urbane di un Comune pugliese, imponeva all'acquedotto locale di acquisire un'ulteriore autorizzazione per la combustione del biogas proveniente dai reflui del depuratore, ai sensi della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del Dlgs 152/2006.
Il Tar, nel rigettare il ricorso, chiarisce che il biogas derivante da rifiuti di matrice organica destinato alla combustione, e non ad essere emesso direttamente in atmosfera, deve sottostare alla disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del Codice ambientale, così come espressamente previsto dall'allegato X della Parte V del Dlgs 152/2006 dedicato ai combustibili. Sarà pertanto necessaria apposita autorizzazione alla combustione, non essendo sufficiente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 Dlgs 152/2006 rilasciata per le diverse attività presenti nello stabilimento. Il Tar, infine, censura l'assunto, invocato dalla ricorrente per escludere la natura di biogas proveniente "da rifiuto", secondo cui i fanghi da depurazione andrebbero considerati come tali solo a compimento del processo di depurazione ex articolo 127 Dlgs 152/2006. Tale disposizione, spiega il Collegio, va invece interpretata nel senso che i fanghi mantengono la qualifica di rifiuti sia durante che dopo l'iter depurativo. (IM)
Tar Puglia
Sentenza 29 ottobre 2021, n. 1580
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