Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 23 settembre 2021, n. 1387

Rifiuti - Impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da trattamento della frazione organica rifiuto urbano (Forsu) - Autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-ter, Dlgs 152/2006 - Provvedimento autorizzatorio - Imposizione di prescrizioni dettagliate su elementi non secondari della progettazione dell'impianto - Conseguenze - Spostamento della progettazione dell'impianto a una fase post rilascio del provvedimento autorizzatorio - Illegittimità - Sussistenza

È illegittimo il provvedimento di autorizzazione per un impianto rifiuti che ha prescrizioni che di fatto "spostano" la progettazione di buona parte dell'impianto a una fase post autorizzazione.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 23 settembre 2021, n. 1387 che ha accolto il ricorso di un Comune contro il rilascio di una autorizzazione per un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità derivante dal trattamento della frazione organica di rifiuti urbani (Forsu). Il provvedimento autorizzatorio (ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e articolo 29-ter, Dlgs 152/2006) conteneva plurime prescrizioni che finivano per spostare a una fase post autorizzatoria la definizione progettuale dell'impianto.
In altre parole il provvedimento di autorizzazione ha finito per dare l'ok alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, senza che gli Enti chiamati a esprimere gli assensi in Conferenza di servizi potessero apprezzare i dettagli relativi al contenimento dell'impatto ambientale del progetto, perché il provvedimento autorizzatorio prevedeva numerose "prescrizioni d'obbligo" non incentrate su profili marginali, ma aventi una valenza progettuale da definirsi a posteriori a opera del proponente. La qual cosa è contraria al quadro normativo (articolo 208, comma 1, Dlgs 152/2006) che prevede che gli Enti competenti si esprimano sul progetto definitivo dell'impianto. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 23 settembre 2021, n. 1387