Sentenza Tar Lazio 9 novembre 2021, n. 11507
Via - Piano di coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare - Istanza di attivazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) ex articolo 23, Dlgs 152/2006 - Determinazione regionale - Giudizio ambientale negativo - Sussistenza - Ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento di Via - Danno ingiusto - Istanza di risarcimento ex articolo 2-bis legge 241/1990 - Legittimità - Sussistenza
Il ritardo della Regione nella conclusione del procedimento sulla Valutazione di impatto ambientale di progetto di recupero che determini un danno ingiusto legittima la richiesta di risarcimento.
Così si è espresso il Tar Lazio con sentenza 11507/2021 chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da una società laziale dedita all'attività di estrazione di materiali calcarei per l'annullamento della determinazione regionale con cui veniva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare. Ricorso nel quale la società presentava altresì domanda risarcitoria ex articolo 2-bis legge 241/1990 per il ritardo dell'intervenuto parere della Soprintendenza.
Il Tar conferma sul punto che in materia di Via il solo ritardo da parte dell'amministrazione competente nell’emanazione di un atto, in particolare dell'atto finale della procedura di valutazione di impatto ambientale ex articolo 23 Dlgs 152/2006, configura un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, quando il procedimento amministrativo attivato sia da concludere con un provvedimento favorevole per il destinatario o se sussistano fondate ragioni, non provate nella specie, per ritenere che l'interessato avrebbe dovuto ottenerlo. (IM)
Tar Lazio
Sentenza 9 novembre 2021, n. 11507
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