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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 ottobre 2021, causa C-357/20

Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Nozioni di deterioramento e distruzione ex articolo 12, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 92/43/Cee - Riduzione di progressiva funzionalità ecologica e perdita della stessa nei siti di riproduzione o aree di riposo di specie protette - Interpretazione secondo gli scopi della direttiva - Necessità - Sussistenza - Rilevanza orientamenti della Commissione Ue - Sussistenza - Intenzionalità del danno - Irrilevanza - Sussistenza

I termini "deterioramento" e "distruzione" delle aree protette dalla direttiva Habitat devono essere interpretati secondo gli scopi perseguiti dalla stessa, ovvero evitare di arrecare danni anche non immediati  a luoghi e specie tutelati. 
Così la Corte di Giustizia Ue (sentenza 28 ottobre 2021, causa C-357/20), in merito alla decisione di una amministrazione di irrogare un'ammenda di natura penale (e in caso di mancato pagamento di una pena detentiva sostitutiva) nei confronti del responsabile del deterioramento e distruzione di aree di riposo e siti di riproduzione di una specie animale protetta dalla direttiva Habitat.
Per i Giudici europei i termini "deterioramento" e "distruzione" ex articolo 12, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 92/43, non devono essere interpretati secondo il linguaggio corrente, ovvero "degradarsi" e "scomparire".
Tenendo conto del documento di orientamento della Commissione Ue sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario di cui alla direttiva citata, il deterioramento può essere infatti definito come un degrado fisico dell'habitat, di un sito di riproduzione o un'area di riposo e, a differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità ecologica del sito o dell'area interessata. Inoltre il degrado può non sfociare immediatamente in una perdita di funzionalità, ma può comprometterla qualitativamente o quantitativamente, fino ad arrivare alla sua perdita integrale. Pertanto è il grado di danno alla funzionalità ecologica che distingue la causa di un deterioramento dalla distruzione, indipendentemente dall'intenzionalità. (TG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 28 ottobre 2021, causa C-357/20

Rinvio pregiudiziale - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/Cee - Articolo 12, paragrafo 1 - Regime di rigorosa tutela delle specie animali - Allegato IV, lettera a) - Cricetus cricetus (criceto comune) - Aree di riposo e siti di riproduzione - Deterioramento o distruzione