Sentenza Corte Costituzionale 23 novembre 2021, n. 218
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Titolari di concessioni non affidate con gara pubblica prima della vigenza del Dlgs 50/2016 - Obbligo di affidare l80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura a evidenza pubblica - Articolo 1, comma 1, lettera iii), legge 28 gennaio 2016, n. 11, articolo 177, Dlgs 50/2016 - Contrasto con l’articolo 3 della Costituzione - Irragionevolezza - Sproporzione - Contrasto con l'articolo 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale - Sussistenza
Bocciata dalla Corte Costituzionale la norma del Dlgs 50/2016 che obbliga i concessionari affidatari di servizi senza gara a "esternalizzare" con gara pubblica l'80% dei contratti relativi alla concessione.
Oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2021, n. 218 è l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici che obbliga i titolari di concessioni affidate senza gara prima dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 ad esternalizzare l'attività oggetto di concessione: l'80% dei contratti relativi alla concessione tramite appalto a terzi mentre il 20% a società in house o a società collegate o controllate. Secondo la Consulta tale obbligo generalizzato - anche se nasce dalla legittima volontà del Legislatore di allineare il sistema degli appalti ai principi europei di libera concorrenza di cui è espressione il Dlgs 50/2016 di recepimento delle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/Ue - è irragionevole (articolo 3, Costituzione) perché prescinde dalla dimensione dell'impresa che gestisce la concessione, dall'oggetto e dall'importanza del settore di riferimento, oltre che dal suo valore economico
L'obbligo inoltre è sproporzionato perché trascura le legittime aspettative dei concessionari – contrapposte a quelle di tutela della libera concorrenza – di proseguire l'attività economica sulla base di un titolo legittimo in base alle norme allora vigenti. Infine l'obbligo di dismissione totalitaria si traduce in un impedimento dell'attività economica (articolo 41, Costituzione). Di qui l'illegittimità dell'articolo 177, Dlgs 50/2016 e dell'articolo 1, comma 1, lettera iii) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 che conteneva la delega per la "scrittura" del citato articolo 177. (FP)
Corte Costituzionale
Sentenza 23 novembre 2021, n. 218
(Gu 24 novembre 2021 n. 47)
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