Ordinanza Tribunale di Gorizia del 25 novembre 2021
Tutela dell'ambiente - Messaggi commerciali evocativi di benefici ambientali ed ecologici (produzione tessuto meno impattante e taglio CO2) - Pertinenza e scientificità dei dati - Verificabilità ex articolo 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale - Necessità - Sussistenza - Messaggi generici e informazioni non verificabili - Greenwashing - Sussistenza - Concorrenza sleale - Articolo 2598 del Codice civile - Inibitoria
Un messaggio pubblicitario che evoca benefici ambientali non dimostrabili è ingannevole e integra il fenomeno del "greenwashing" da cui va protetto il consumatore. Così il Tribunale di Gorizia con l'ordinanza cautelare emessa il 25 novembre 2021 inibendo, con effetto immediato, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli. Nella fattispecie in esame si contesta il fenomeno del "greenwashing", addebitato a una società che realizza tessuti destinati al settore automobilistico. La pubblicità ambientale in questione è per i Giudici generica e crea nel consumatore un'immagine green dell'azienda. Ma non chiarisce quali sono le politiche aziendali più rispettose dell'ambiente (meno impattanti rispetto ad altre produzioni) e calcola erroneamente la CO2 tagliata con l'uso (solo in parte) di materiali riciclati. A norma dell'articolo 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, è infatti necessario che la comunicazione commerciale nel prospettare un beneficio ambientale o ecologico debba basarsi su "dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili". La disposizione precisa altresì che la comunicazione deve anche far comprendere "chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzati i benefici vantati si riferiscono".
I Giudici goriziani, analizzando la giurisprudenza autodisciplinare, hanno evidenziato, oltre al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'inserzionista, che la campagna pubblicitaria trova la sua smentita nel tessuto proposto dalla cui composizione era impossibile supporre che si trattasse di fibra naturale. (TG)
Tribunale
Ordinanza 25 novembre 2021
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