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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sardegna 31 dicembre 2021, n. 893

Rifiuti - Tassazione sui rifiuti - Tari - Articolo 1, comma 641, legge 147/2013 - Presupposti - Possesso di superfici produttive di rifiuti urbani - Classificazione dei rifiuti - Rifiuti urbani - Articolo 183 comma 1, lettera b-ter), articolo 184 commi 2 e 3, lettera c), allegati "L quater" ed "L quinquies" del D Dlgs 152/2006 (come riformulati dal Dlgs 1i6/2020 - parte del cd. "Pacchetto Economia circolare") - Rifiuti prodotti in superfici destinate alla lavorazione industriale - Natura di rifiuti speciali - Sussistenza - Rifiuti prodotti in magazzini per materie prime e stoccaggio - Natura di rifiuti speciali - Sussistenza - Rifiuti prodotti in relazione a superfici non strettamente collegate alla "produzione", quali uffici, mense, servizi - Natura di rifiuti urbani - Sussistenza - Impresa - Uscita dal servizio pubblico e autosmaltimento di propri rifiuti avviati a recupero - Articolo 198, comma 2-bis e articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006 - Esclusione dal pagamento della parte variabile ma assoggettamento alla parte fissa della Tari - Sussistenza

Anche l'attività industriale può produrre rifiuti urbani soggetti alla Tari, ma vanno esclusi dalla tassazione magazzini per materie prime e stoccaggio perché connesse al ciclo produttivo.
Il Tar Sardegna nella sentenza 31 dicembre 2021, n. 893 ha fatto una ricognizione del quadro normativo sulla classificazione dei rifiuti dopo le modifiche che il Dlgs 116/2020 ha fatto al Dlgs 152/2006 in relazione a una vicenda che vedeva confrontarsi un Comune e una impresa industriale relativamente all'assoggettamento dei rifiuti da essa prodotti alla tassa rifiuti (Tari) ex legge 147/2013. Nel definire la vicenda, i Giudici sardi, hanno ricordato che i rifiuti prodotti dall'"industria" sono "rifiuti speciali" e debbono essere affidati dalle imprese, a proprie spese, a soggetti autorizzati. E sono quindi fuori dalla Tari.
Peraltro anche gli imprenditori industriali sono produttori di "rifiuti urbani" in relazione a superfici non strettamente collegate alla "produzione", quali uffici, mense, servizi. Invece, aderendo alle posizioni del Mite, il Tar afferma che le superfici destinate a "magazzini per materie prime e stoccaggio" rientrano nell'esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all'esercizio del ciclo produttivo. Infine, se il produttore decide di "uscire" dal servizio pubblico e affidarsi al mercato per i propri rifiuti urbani "ex assimilati" previa certificazione di avvio a recupero, resta comunque obbligato al pagamento della "quota fissa" della Tari, non dovendo solo quella "variabile" (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). (FP)

Tar Sardegna

Sentenza 31 dicembre 2021, n. 893