Ordinanza Corte di Cassazione 26 gennaio 2018, n. 1987
Poiché il Dm sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani previsto dal Dlgs 152/2006 non è stato ancora emanato, ai fini Tarsu (tassa rifiuti) continuano a rimanere vigenti le disposizioni attuative del "Ronchi" (Dlgs 22/1997).
La Corte di Cassazione con ordinanza 26 gennaio 2018, n. 1987 ha confermato la sentenza di merito favorevole un Comune della Calabria in merito a cartelle esattoriali Tarsu applicate a una impresa sia per le aree destinate a uffici sia per quelle adibite all'attività produttiva. Il Giudice di merito evidenziava che "la normativa di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006 che esenterebbe dalla Tarsu le superfici ove si svolgono attività produttive e si producono rifiuti speciali non è applicabile in mancanza dei decreti attuativi, cosicché nelle more si continuerebbero ad applicare le disposizioni di cui al Dlgs 22/1997" (decreto Ronchi).
Ricostruzione corretta secondo la Cassazione. Infatti il Dm Ambiente che deve dettare i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani non risulta ancora emanato, lasciando così in vita i decreti attuativi del Dlgs 22/1997 fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla Parte IV del Dlgs 152/2006. Pertanto una potestà comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani esercitata secondo la suddetta normativa risulta legittima.
Corte di Cassazione
Ordinanza 26 gennaio 2018, n. 1987
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