Sentenza Tar Lombardia 5 gennaio 2022, n. 16
Aria - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Autorizzazione generale alle emissioni ex articolo 272, Dlgs 152/2006 - Attività di carrozzeria e verniciatura veicoli - Domanda di adesione all'autorizzazione generale - Rigetto - Ragioni - Divieto comunale di localizzazione nell'area di industrie insalubri ex articoli 216 e 217, Rd 27 luglio 1934 n. 1265 - Legittimità - Sussistenza
L'indicazione nello strumento urbanistico comunale del divieto di realizzazione in un'area di una industria insalubre giustifica il diniego dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.
La vicenda esaminata dal Tar Lombardia (sentenza 5 gennaio 2022, n. 16) è quella di una carrozzeria esercente anche attività di verniciatura che aveva richiesto lo spostamento dell'attività in altra area comunale presentando contestualmente domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex articolo 272, Dlgs 152/2006 prevista per l'attività. La Provincia emetteva provvedimento di diniego di adesione all'autorizzazione.
La motivazione del diniego della Provincia non era di tipo "urbanistico" ma di tipo igienico-sanitario. Lo strumento urbanistico comunale vietava la localizzazione nell'area in questione delle industrie insalubri ai sensi degli articoli 216 e 217 Rd 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie) come quella per cui era chiesta l'autorizzazione alle emissioni. Tale divieto costituisce di per sé un valido motivo di diniego di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, rientrante perfettamente nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 272 del Dlgs 152/2006 che prevede il potere dell'Autorità che riceve la domanda di negare l'adesione "in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale". (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 5 gennaio 2022, n. 16
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